Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6901/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to voluntary withdrawal by both parties with full cost compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6901/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal extinguished following a formal withdrawal by the appellant company and the respondent's consent. The underlying dispute involved a claim for unjust enrichment regarding VAT restitution for environmental hygiene services in Venice. Since both parties voluntarily abandoned the litigation, the Court ordered full compensation of litigation costs without applying the unified contribution increase.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 374 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002: When both parties in a cassation proceeding voluntarily withdraw their claims, the judgment is extinguished and full litigation costs are compensated, excluding the application of the unified contribution increase.

Parole chiave

Generato dall'IA
voluntary withdrawal extinction of proceedings litigation costs unified contribution cassation appeal joint withdrawal civil procedure rimborso dell'IVA

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 374 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese di lite; 1.4.la declaratoria di estinzione esime dall’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1- quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 5593 dell'1/3/2024
Cass. n. 4831 del 23/2/2024
5593 dell’1/3/2024; Cass. n. 4831 del 23/2/2024)
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. R.G. 15160-2017 proposto da: VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI – V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avvocato MAURIZIO CECCONI, che la rappresenta e difende assieme all’Avvocato ANDREA PASQUALIN giusta procura speciale a margine del ricorso -ricorrente- contro PROSDOCIMI VALTER, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’Avvocato MARIO MASSANO, che lo rappresenta e difende assieme all’Avvocato ENRICO CORNELIO giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- avverso la sentenza n. 3311/2016 del TRIBUNALE DI VENEZIA, depositata il 9/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/3/2024 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi – V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. (di seguito la Società) propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui il Tribunale di Venezia aveva accolto parzialmente l’appello della Società avverso la sentenza n. in accoglimento della domanda di ripetizione d’indebito, ex art.2033 cod. civ., proposta da Valter Prosdocimi per la restituzione dell’IVA versata con la TIA alla Società, in qualità di gestore del servizio d’igiene ambientale del Comune di Venezia;

Valter Prosdocimi resiste con controricorso CONSIDERATO CHE 1.1. preliminarmente, la Corte rileva che con istanza, depositata in data 19/1/2024, la Società ha dichiarato di rinunciare al ricorso; 1.2. a tale istanza di parte ricorrente ha prestato adesione il contribuente; 1.3. va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese di lite; 1.4.la declaratoria di estinzione esime dall’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 202, n. 115 (cd. raddoppio del contributo unificato), trattandosi di misura riferibile ai soli casi in cui l'impugnazione venga rigettata o dichiarata inammissibile o improcedibile, e non suscettibile d'interpretazione estensiva o analogica, in quanto avente carattere eccezionale e lato sensu sanzionatoria (cfr.

Cass. n. 5593 dell’1/3/2024; Cass. n. 4831 del 23/2/2024)

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di