Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal; court declares case extinguished without cost allocation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the litigation extinguished after the appellant explicitly withdrew the cassation appeal on February 22, 2024. The underlying dispute involved a claim for unjust enrichment regarding VAT restitution by a municipal waste management service provider against an individual. Since the withdrawal occurred before any substantive ruling on the merits, the court applied the rule that withdrawal terminates proceedings without addressing litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 374 c.p.c.; withdrawal of appeal extinguishes the judgment without cost allocation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. R.G. 776-2016 proposto da: MARCHE MULTISERVIZI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avvocato ANDREA GALVANI, che la rappresenta e difende assieme all’Avvocato GIANLUCA BUCCIgiusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro BROCCOLI LUCIA -intimata- avverso la sentenza n. 447/2015 del TRIBUNALE DI PESARO, depositata l’11/6/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/3/2024 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Marche Multiservizi S.p.A. (di seguito la Società) propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui il Tribunale di Pesaro aveva respinto l’appello della Società avverso la sentenza n. in accoglimento della domanda di ripetizione d’indebito, ex art.2033 cod. civ., proposta da Lucia Broccoli per la restituzione dell’IVA versata con la TIA, dal 2008 al 2012, alla Società, in qualità di gestore del servizio d’igiene ambientale del Comune di Pesaro;
Lucia Broccoli è rimasta intimata CONSIDERATO CHE 1.1. preliminarmente, la Corte rileva che con istanza, depositata in data 22/2/2024, la Società ha dichiarato di rinunciare al ricorso; 1.2. va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio, mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio della contribuente; 1.3.la declaratoria di estinzione esime dall’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 202, n. 115(cd. raddoppio del contributo unificato), trattandosi di misura riferibile ai soli casi in cui l'impugnazione venga rigettata o dichiarata inammissibile o improcedibile, e non suscettibile d'interpretazione estensiva o analogica, in quanto avente carattere eccezionale e lato sensu sanzionatoria (cfr.
Cass. n. 5593 dell’1/3/2024; Cass. n. 4831 del 23/2/2024)
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazion