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Decreto — n. 6836/2024 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure: Court declares process extinguished due to automatic termination under new law after tax authority submission.

Numero d'incarto Decreto — n. 6836/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil process extinguished following a procedural submission by the tax authority. The lower court ruled that the process terminated automatically under Article 1, Section 198 of Law No. 197/2022 after the tax agency confirmed the regular conclusion of the dispute. Consequently, the appeal was dismissed as the legal basis for continuing the proceedings no longer existed.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 198 della legge n. 197 del 2022; The process is automatically extinguished upon the transmission of the list by the tax authority confirming the regular conclusion of the dispute, barring only a request for a hearing.

Parole chiave

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process extinguishment tax authority submission automatic termination civil procedure law legal dispute resolution liquidazione aziendale a fini fiscali contenzioso tributario imposta sull'utile delle aziende

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 198 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3 del codice di procedura civile
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12044/2019 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro SOC TML SRL, rappresentatae difesa dall'avvocato LEONI RUDI avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Abruzzo n. 971 /04/2018 depositata il 22/10/2018 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO R