Civil procedure: Court declares lawsuit extinguished due to automatic termination under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil lawsuit extinguished without a full trial on the merits. The lower court had already ruled that the litigation terminated automatically under Article 1, Section 198 of Law No. 197/2022, which governs the extinction of proceedings for tax judgments. Consequently, the Supreme Court upheld this procedural outcome, confirming that the case ended by operation of law rather than by judicial decision on the substantive dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 198 della legge n. 197/2022; The court declares a civil proceeding extinguished by operation of law when the statutory conditions for automatic termination are met, rendering further judicial intervention unnecessary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 27162/2019R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesadall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, contro LE SUPERBE ITALIA SRL, rappresentata e difesa dagli avv.ti TONIO DI IACOVO e BENEDETTA ROSSI. avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 2391 / 24 /20 19 depositata il 04 / 0 6 /20 19 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 1 97 del 2022 e l’assen za, allo stato,di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198dell’art. 1cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilit à per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che,ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCE