Italian tax court declares tax litigation extinguished due to administrative listing under new 2023 decree provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax litigation extinguished following the insertion of the case into an administrative list by the Revenue Agency. The appellant, Mas Metal Srl, challenged a regional commission decision, but the court noted that the listing under the new 2023 decree automatically terminated the proceedings. Consequently, the court ruled that the process ended without a substantive judgment on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023: The insertion of a tax dispute into the administrative list for extinguishment of proceedings automatically terminates the litigation, barring further appeals unless an audience is specifically requested.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5806/2021R.G. proposto da MAS METAL SRL, Rappresentata e difesadall’Avv. ALBERTO BALDO . contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale LOMBARDIA n. 1845/03/2020,depositata il 02/09/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 1 97 del 2022 e l’assen za , allo stato,di diniego ai sensi del comma 200 dell a medesima disposizione ; che, pertanto, ai sensi del comma 198dell’art. 1cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilit à per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che,ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROC