Italian Civil Court declares civil procedure extinguished due to automatic termination under new 2023 law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil procedure extinguished following the automatic termination triggered by the new legislative framework. The lower court had already ruled that the case ended under Article 1, paragraphs 198 and 200 of Law No. 197/2022, which governs the reduction of litigation times. Consequently, the Supreme Court upheld the decision, noting that the procedural extinction was a direct legal consequence of the specific statutory provisions cited.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; The civil procedure is automatically extinguished when the conditions for the automatic termination of proceedings are met by law, without the need for a specific judicial declaration of extinction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 34216/2019R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro GI INTERNATIONAL SRL, GI GROUP SPA, rappresentate e difese dagli Avv.tiNICOLA SALVARANI E STEFANO DI MEO avverso SENTENZA diCOMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 1489/12/2019, depo sitata il 02 / 0 4 /20219 , pronunciata in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESS