Civil procedure dismissed: lawsuit extinguished by automatic listing of case termination documents under Art. 5 L. 130/2022.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil lawsuit extinguished after the plaintiff failed to request a hearing following the automatic listing of termination documents. The lower court ruled that the submission of these documents, per Article 5 of Law No. 130 of 2022, confirmed the regular conclusion of the dispute without a formal denial. Consequently, the proceedings terminated automatically, leaving the costs to the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5 della legge n. 130 del 2022; Art. 391 c.p.c.: The automatic inclusion of documents certifying case termination in the statutory list extinguishes the proceedings unless a party requests a hearing within the legal timeframe.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5675/2022R.G. proposto da TACCHIFICIO SAN MARCO DI CIONFRINI OTELLO C. SNC, rappresentata e difesa dagli avv. CRISPINO NICOLA, PERA ROBERTA e GRONDONA ROBERTA; contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. avverso la sentenza COMM. TRIB. REG. MARCHE n. 886/03/2021 depositata il 21/07/2021, pronunciata con riferimento a gli atti impositivi contemplati nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenzadi diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione ; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit. , le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL