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Ordinanza — n. 6746/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal allowing tax debt extinguishment via simplified agreement and payment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6746/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the taxpayer's appeal regarding a tax debt arising from a failed VAT credit offset. The taxpayer later submitted a simplified agreement to extinguish the debt and paid the amount, leading the lower court to declare the case extinguished. The Court rejected the procedural arguments about citation of precedent and omitted facts, ruling that the new agreement and payment effectively terminated the litigation.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, nn. 3 e 5 c.p.c.; Art. 1, commi da 231 a 252, L. n. 197/2022: A judgment declaring a debt extinguished due to a simplified agreement and subsequent payment prevents the reopening of the case on the same subject matter, rendering procedural objections inadmissible.

Parole chiave

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simplified agreement tax debt extinguishment of litigation VAT credit offset failure omitted fact appeal citation of precedent error ripresa dell'imposta sul valore aggiunto rimborso dell'IVA assoggettamento all'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si lamenta ex art. 360, co.
Art. 1, commi da 231 a 252, L. n. 197/2022
Con atto del 30 agosto 2023, la società Pim Holding srl ha documentato di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, ex art. 1, commi da 231 a 252, L. n. 197/2022 in riferimento alla cartella di pagamento n.
Art. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972
FATTI DI CAUSA Con atto di contestazione l’erario stigmatizzava la mancata presentazione, da parte della contribuente, delle garanzie previste dall’art. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972ai fini dell’utilizzo in compensazione di un credito IVA di gruppo nell’anno 2012.
Art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997
Conseguentemente alla società veniva irrogata la sanzione prevista dall’art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2870/2022 R.G. proposto da : PIM HOLDING SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO CHINOTTO, N. 1, presso lo studio dell’avvocato BONATO FABRIZIO (BNTFRZ77E10F205T) rappresentato e difeso dall'avvocato BONADEO ROBERTA (BNDRRT69T43L840S) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE VICENZA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

VENEZIA n. 786/2021 depositata il17/06/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/09/2023 dal Consigliere SALVATORE LEUZZI. FATTI DI CAUSA Con atto di contestazione l’erario stigmatizzava la mancata presentazione, da parte della contribuente, delle garanzie previste dall’art. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972ai fini dell’utilizzo in compensazione di un credito IVA di gruppo nell’anno 2012. Conseguentemente alla società veniva irrogata la sanzione prevista dall’art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997. La CTP di Vicenza accoglieva il ricorso della contribuente.

La CTR del Veneto, per contro, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate, confermando la legittimità dell’atto di contestazione. Due sono i motivi alla base del ricorso per cassazione della contribuente. Resiste l’Agenzia con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si lamenta ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 73, co. 3, come integrato dal D.M. 13 dicembre 1979, all’art. 6, co. 3, per avere la CTR fondato la propria statuizione riferendosi per relationem a sentenze/ordinanze della Corte di Cassazione pronunciate su questioni e fattispecie diverse rispetto a quella in decisione; la censura viene adombrata anche con riferimento al n. 5 dell’art. 360, co. 1, c.p.c.

Con il secondo motivo di ricorso si contesta, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, avuto riguardo all’affermazione contenuta in sentenza circa il mancato assolvimento da parte della società contribuente della c.d. prova di resistenza in relazione all’eccezione riguardante la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale. Con atto del 30 agosto 2023, la società Pim Holding srl ha documentato di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, ex art. 1, commi da 231 a 252, L. n. 197/2022 in riferimento alla cartella di pagamento n. 12420210027887754000 contenente la pretesa oggetto del presente giudizio, rinunciando al ricorso presentato come previsto dal comma 236 del predetto articolo secondo cui “…il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.

L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti. ”. Oggetto del presente giudizio è l’atto di contestazione n. T65COSN01045/2017 da cui è scaturita la cartella oggetto di rottamazione. La contribuente ha documentato l’avvenuto versamento dell’importo dovuto secondo la rideterminazione operatane dall’Agenzia. Il giudizio va, pertanto, dichiarato estinto, con compensazione delle spese.

P.Q.M.

Dichia