Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination under new legislative framework.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the automatic termination of proceedings under the new legislative framework. The Agency of Revenue argued that the inclusion of the case in the official list documented the regular conclusion of the dispute, while the bankrupt company contested this procedural outcome. The court ruled that since no party requested a hearing to declare extinction, the process terminated by operation of law, leaving costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 4, 11, 12 of Law n. 130/2022; Art. 391, comma 3 of Civil Procedure Code: The court establishes that tax litigation automatically extinguishes upon inclusion in the official list without a specific request for a hearing, unless parties explicitly request a session to declare extinction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5907/2022R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. contro ICOC SRL IN FALLIMENTO, rappresentata e difesa dall’avv. SPECIALE PAOLO; avverso la sentenza COMM. TRIB. REG. MARCHE n. 981/03/2021 depositata il 25/08/2021, pronunciata con riferimento a gli atti impositivi contemplati nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenzadi diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione ; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit. , le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO I