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Decreto — n. 6727/2024 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure case dismissed as extinguished due to lack of request for hearing under Art. 5 L. 130/2022.

Numero d'incarto Decreto — n. 6727/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the civil procedure extinguished because neither party requested a hearing within the statutory timeframe. The plaintiff challenged tax assessments, but the defendant argued the matter was fully resolved without a formal hearing. The court ruled that without an explicit request for a hearing, the process terminated automatically under Article 5 of Law No. 130 of 2022.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12, della legge n. 130 del 2022; When neither party requests a hearing within the legal term, the civil procedure is extinguished.

Parole chiave

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procedure extinguished tax dispute hearing request statutory deadline civil procedure law

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 5, comma 12, della legge n. 130 del 2022
1287/05/2021 depositata il 22/10/2021, pronunciata con riferimento agli atti impositivi contestati; rilevatala regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.

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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11129/2022R.G. proposto da MARTUCCI CARLO, rappresentato e difeso dagli Avv. DRUDA DAVIDE e REGGIO D’ACI ANDREA; contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE –DIREZIONE PROVINCIALE TREVISO; avverso la sentenza COMM. TRIB. REG. VENETO n. 1287/05/2021 depositata il 22/10/2021, pronunciata con riferimento agli atti impositivi contestati; rilevatala regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenzadi diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit. , le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO