Civil procedure dismissed: Court declares litigation extinguished due to automatic termination under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil procedure extinguished following a lower court's ruling that the case terminated automatically under new legislative provisions. The plaintiff argued for the continuation of proceedings, but the court found that the insertion of the case into a specific list by the tax agency documented the regular definition of the dispute. Consequently, the court ruled that the process ended by operation of law, leaving no further grounds for a cassation appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; When a case is automatically extinguished by statutory provision without a formal denial, the litigation terminates and the process is declared closed.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29379/2022 R.G. proposto da SIIRTEC NIGI S.P.A., rappresentata e difesa dagli avvocatiCHIARIZIA GIULIO, BELLI CONTARINI EDOARDO, GUZZANTI VALENTINA e GIULIANI FRANCESCO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 2200 /01 /2022 depositata il 26/05/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESS