Court declares tax litigation extinguished due to procedural listing under new 2023 law without party objection.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax litigation extinguished following the administrative listing of the case under the new 2023 law. The Agency of Revenue argued that the listing documented the regular conclusion of the dispute, while the company contended no objection was filed. The court ruled that since neither party requested a hearing, the process terminated automatically, leaving costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 4, 11, 12 of D.L. n. 13/2023; Art. 391, comma 3 of Civil Procedure Code: The listing of a tax case in the prescribed register extinguishes the proceedings if no party requests a hearing, terminating the legal action automatically.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7350/2022R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; contro TECNOMACCHINE SRL, rappresentata e difesa dall’Avv. FRANZESE NICOLA; avverso la sentenza COMM. TRIB. REG. CAMPANIA n. 259/16/2022 depositata il 11/01/2022, pronunciata con riferimento a ll’atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenzadi diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione ; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit. , le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO I