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Decreto — n. 6706/2024 — snciv Generato dall'IA

Court declares civil lawsuit extinguished due to lack of response to tax authority's list of closed cases.

Numero d'incarto Decreto — n. 6706/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the civil lawsuit extinguished because neither party responded to the tax agency's list of finalized proceedings. The plaintiff, Hamouda Abdel Naser, challenged the tax authority's decision, but the agency submitted a list under Article 40 of Law 13/2023 documenting the regular closure of the case. Since no request for a hearing was filed within the legal timeframe, the proceedings terminated automatically, leaving costs on the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 4 and 12 of Law 130/2022; Art. 391, paragraph 3 of the Code of Civil Procedure: When a tax authority submits a list of finalized proceedings under Art. 40, Law 13/2023, and no party requests a hearing within the statutory period, the civil action is extinguished by operation of law.

Parole chiave

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procedural extinction tax authority list lack of response finalized proceedings automatic termination civil procedure law costs allocation procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 40, comma 4 of D.L. n. 13/2023
4756/22/2021 depositata il 28/12/2021, pronunciata con riferimento agli atti impositivi contemplati nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l.
Art. 5, comma 4 of Law n. 130/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 5, comma 11 of Law n. 130/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 5, comma 12 of Law n. 130/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, paragraph 3 of the Code of Civil Procedure
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16465/2022R.G. proposto da HAMOUDA ABDEL NASER, rappresentato e difeso dagli Avv. SOTTOCASA BIANI SERGIO e SPALLINA LORENZO; contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; avverso la sentenza COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA n. 4756/22/2021 depositata il 28/12/2021, pronunciata con riferimento agli atti impositivi contemplati nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenzadi diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione ; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit. , le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO