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Ordinanza — n. 6692/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal as tax dispute extinguished by voluntary settlement agreement under Law 197/2022.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6692/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal extinguished following the taxpayer's voluntary adoption of the simplified settlement procedure under Law 197/2022. Ernesto Puteri, representing a pharmacy, had previously challenged an assessment by the Revenue Agency regarding unpaid taxes and penalties, which the lower courts had initially rejected and then upheld. The court ruled that since the taxpayer submitted the required payment and no formal rejection was issued by the deadline, the legal process terminated without a substantive judgment on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 186 della legge 29/12/22 n. 197; Art. 1 comma 194 della legge 197/2022: The tax dispute is extinguished upon the taxpayer's voluntary request for simplified settlement, provided the payment is made and no formal rejection is notified within the statutory period.

Parole chiave

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tax settlement procedure Law 197/2022 extinguishment of process Revenue Agency appeal voluntary tax payment rettifica delle detrazioni ripresa dell'imposta sul valore aggiunto carattere economico di medicamenti

Disposizioni normative citate

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Art. 1 comma 186 della legge 29/12/22 n. 197
Con memoria e documentazione a corredo depositat a il 1 ° feb- braio 202 4 parte contribuente rende noto di essersi avvalsa delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle controversie tri- butarie di cui all’art. 1 comma 186 della legge 29/12/22 n. 197.
Art. 1 comma 194 della legge 197/2022
Con memoria e documentazione a corredo depositat a il 1 ° feb- braio 202 4 parte contribuente rende noto di essersi avvalsa delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle controversie tri- butarie di cui all’art. 1 comma 186 della legge 29/12/22 n.
Art. 1 comma 198 della legge 197/2022
Con memoria e documentazione a corredo depositat a il 1 ° feb- braio 202 4 parte contribuente rende noto di essersi avvalsa delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle controversie tri- butarie di cui all’art. 1 comma 186 della legge 29/12/22 n.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
"doppio contributo unificato"di cui all'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R.
art. 1 comma 198 legge 197/22
Alla luce di quanto precede dev’essere senz’altro dichiaratal’estin- zione del processo e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell’art. 1 comma 198 legge 197/22.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732
115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184
31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284
8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284;Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244
39284;Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244).
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 1785 / 20 20 R.G. proposto da ERNESTO PUTERI , rappresentat o e difes o dall’Avv. F ederico Jorio (p.e.c.:studiojorio@legalmail.it) ed elettivamente domiciliata presso loStudio legale del difensore in Roma, via le Parioli n. 72 ; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con do- micilioeletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12 ; –controricorrente – Oggetto:avviso di accer- tamentoII.DD.IVA avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale del La- zio,n.3259/10/2019 depositata il 28 maggio 20 1 9 e non notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 13 febbraio 2024dal consigliere Pierpaolo Gori . Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio è statoaccolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 29889/41/2016di accoglimento del ricorso proposto da Puteri Erne- sto, avente ad oggetto l’avviso di accertamento n. TK 501R8059372014. 2.Al contribuente, titolare di farmacia, sono state contestat e mag- giore IRPEF di euro 30.123,00, addizionale regionale per euro 1.058.00, addizionale comunale per euro 604,00, I RAP per euro 3.293,00ed IV A per euro 9.608,00 oltre ad euro 44.686,00 a titolo di sanzioni nel quadro di un accertamento analitico induttivo ex art.39,co. 1, lett. d), d.

P . R . 29 settembre 1973, n. 600 . N ell’ambito di tale accertamento venivano applicati gli s tudi di settor e di cui all'art.62-sexies co. 3, d . l . 30 agosto 1 9 93, n. 331, conv, con modif. conl. 29 ottobre 1993, n. 42 7 , da cui emergeva lo scostamento ri- spettoal reddito dichiarato e venivano contestati costi non inerenti . 3.Il giudice di prime cure, in accoglimento del la prospettazione del contribuenteha dichiarato l'invalidità dell'avviso di accertamento per laviolazione dell'art. 42 del d. P . R . 600/1973 su l presupposto che il funzionario firmatario dell’atto impositivo fosse privo dei necessari poteridi firma. 4.Il giudice d’appello ha ritenuto superabile la preliminare questione relativa alla delega di firma, legittimo l’accertamento e fondate le riprese. 5.Avverso la sentenza d’appello propone ricorso il contribuente , af- fidato a tre motiv i , cui replica l ’Agenzia delle Entrate con controri- corso.Indata 1 febbraio 2024 è stata depositata rinuncia al ricorso per de- finizione agevolata ex legen. 197/22 con il deposito di allegati.

Consideratoche:

6. Con memoria e documentazione a corredo depositat a il 1 ° feb- braio 202 4 parte contribuente rende noto di essersi avvalsa delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle controversie tri- butarie di cui all’art. 1 comma 186 della legge 29/12/22 n. 197. Il comma 194 dell’art. 1 citato, come modificato dal d.l. 34/23, di- spone che la definizione della controversia si perfeziona con la pre- sentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 30 settembre 2023, fatto salvo l’eventuale diniego della definizione da notificarsi entro il 30 settembre 2024 ai sensi del comma 200 dell’art. 1 citato.

7. Parte contribuente ha anche depositato ricevuta di pagamenti per l’atto impugnato e non risulta, allo stato, notificato alcun diniego della definizione.

8. Alla luce di quanto precede dev’essere senz’altro dichiaratal’estin- zione del processo e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell’art. 1 comma 198 legge 197/22.

9. Stantel’estinzione del processo a seguito dell'adesione alla defi- nizioneagevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del c.d. "doppio contributo unificato"di cui all'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002n. 115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284;Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244).

P.Q.M.

LaCorte, dic