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Decreto — n. 6578/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as tax litigation extinguished by administrative act listing case closure.

Numero d'incarto Decreto — n. 6578/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible because the underlying tax litigation had already been extinguished by an administrative act. The lower court found that the Agency's inclusion of the case in a specific list documented the regular conclusion of the dispute under the new procedural law. Consequently, the court ruled that no further judicial review was possible as the legal process had terminated by operation of law.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When an administrative act lists a case for closure under the new tax procedure law, the litigation is extinguished and appeals are inadmissible.

Parole chiave

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tax litigation extinction administrative closure list procedural law 2022 inadmissible appeal legal process termination tempestività tributaria procedura giudiziaria tributaria procedura accelerata

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
TRIBUTARIA II GRADO Lombardia n.3830/11/2022 depositata il 10/10/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2833/2023 R.G. proposto da VERBENA LUIGI, VERBENA RITA e VERBENA ROBERTO, rappresentati e difesidall’avvocato TARASO MARIA PIA contro AGENZIA ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II MILANO UFFICIO CONTROLLI, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIBUTARIA II GRADO Lombardia n.3830/11/2022 depositata il 10/10/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROC