Civil procedure dismissed: Court declares process extinguished due to formal listing of case termination.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil process extinguished after the lower court formally listed the case's termination in the required registry. The plaintiff argued for the reduction of litigation times, while the defendant contended that the procedural listing confirmed the regular definition of the dispute under specific legislative provisions. The court ruled that the process ended automatically upon this formal listing, leaving any advanced costs to the party who prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The process is extinguished by operation of law upon the formal listing of the case's termination in the registry, unless parties request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17127/2018 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro KOTEMA SA, rappresentatae difesa dall'avvocato PETRECCA STEFANO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lombardia n. 5130 /10/2017 depositata il 06/12/2017 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO R