Cassation court dismisses appeal regarding extinction of civil proceedings due to administrative act listing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by BITEXCO SPA against a lower court ruling that declared the civil proceedings extinct. The lower court determined that the insertion of the case into an administrative list by the Revenue Agency, pursuant to specific provisions of Law No. 197/2022, constituted a regular termination of the dispute. Consequently, the court upheld the decision that the process ended without a substantive judgment on the merits, leaving the matter resolved in the absence of a formal denial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391 cod. proc. civ.: The insertion of a case into an administrative list by the Revenue Agency pursuant to the specified law provisions constitutes a regular termination of the civil proceedings, thereby extinguishing the process without the need for a separate judicial declaration of extinction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2969/2021 R.G. proposto da BITEXCO SPA, rappresentato e difeso dall'avvocato FREDA FILIPPO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lombardia n. 989 /11 /2020 depositata il 11/06/2020 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO