Civil procedure dismissed: extinction of proceedings due to automatic filing in the list of terminated cases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil proceedings extinct following the automatic inclusion of the case in the list of terminated judgments. The lower court ruled that the absence of a formal denial of the tax authority's request confirmed the case's conclusion under the new legislative framework. Consequently, the court dismissed the appeal without addressing the merits, noting that costs remain with the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a case is automatically entered into the list of terminated judgments without a formal denial, the proceedings are deemed extinct and the appeal is dismissed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16829/2018 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro GRUPPO IMMOBILIARE KAISER SRLe STANDARD OIL CASSETTA SRL, rappresentate e difese dall’avvocato SABATINI LUIGI avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Puglia n. 3561 /07/2017 depositata il 04/12/2017 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO