Civil procedure dismissed: Court declares process extinguished due to automatic termination under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil process extinguished, ruling that the lower court's judgment was legally correct. The case involved a dispute where the insertion of the matter into a specific list under the new law automatically terminated the proceedings without a formal denial. Consequently, the court upheld the decision that the process ended by operation of law, leaving costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a judgment is inserted into the prescribed list for the extinction of proceedings, the process is automatically extinguished by operation of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3737/2021 R.G. proposto da MAS METAL SRL, rappresentat a e difes a dall'avvocato BALDO ALBERTO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lombardia n. 1848 /03 /2020 depositata il 02/09/2020 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESS