Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 6519/2024 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: extinction of proceedings due to automatic filing of tax debt declaration.

Numero d'incarto Decreto — n. 6519/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the civil proceedings extinct following the automatic filing of a tax debt declaration by the Revenue Agency. The lower court ruled that this act satisfied the statutory requirements for case termination under the 2022 law, noting no formal objection was raised. Consequently, the court dismissed the appeal as the litigation had legally concluded by operation of law.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; When a tax authority's declaration of debt extinction is filed without objection, the civil proceedings are automatically extinguished by operation of law.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural extinction tax debt declaration automatic termination Revenue Agency filing civil procedure law sospensione della riscossione fiscale impugnazione della cancellazione contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
702 /19 /2020 depositata il 04/03/2020 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.30756/2020 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro GAN S.R.L., rappresentatae difesa dall'avvocato IACOMINO ANTONIOLUIGI avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lombardia n. 702 /19 /2020 depositata il 04/03/2020 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO