Cassation Court dismisses tax agency appeal confirming civil procedure extinction due to lack of opposition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the tax agency's appeal against a lower court ruling that declared the civil procedure extinct. The lower court found the case extinguished because the tax authority failed to oppose the declaration of extinction within the statutory timeframe. Consequently, the cassation court upheld the decision, confirming that the procedural extinction stands without further judicial intervention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, L. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The court rules that a civil procedure is extinguished if the tax authority does not file an opposition within the prescribed period following the declaration of extinction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18970/2018 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro ARTESTETICA DI DONEGA' VALERIA C. SAS, rappresentata e difesa dagli avvocatiRISTUCCIA RENZO eTABACCHETTI FABIO ANDREA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lombardia n. 5266 /20 /2017 depositata il 14/12/2017 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO R