Cassation court dismisses tax authority appeal confirming civil process extinction due to lack of opposition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the tax authority's appeal against a lower court ruling that declared the civil process extinct. The lower court found that the tax authority failed to oppose the declaration of extinction within the statutory timeframe, thereby validating the process's termination. Consequently, the court upheld the decision that the proceedings ended without a substantive judgment on the tax dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, Legge 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The process for declaring the extinction of a lawsuit is valid if the opposing party does not request the scheduling of a hearing within the prescribed period, resulting in the automatic termination of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27796/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro CALCISERNIA S.P.A., rappresentata e difesadall’avvocato NEGRO GIUSEPPINA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Molise n. 154 /01 /2022 depositata il 22/04/2022 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO