Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6429/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, quashing lower court ruling on tax assessment nullity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6429/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a lower court's decision that had declared a tax assessment void. The agency argued the assessment was null because the preliminary sales contract was not fully attached, while the taxpayer contended the lower court erred in applying the law regarding tax assessment nullity. The court ruled that the lower court incorrectly focused on the lack of full document attachment rather than the substantive requirement of adequate motivation, thus quashing the lower judgment and remanding the case.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 42, comma 3 DPR n. 600/1973; Art. 7 Statuto dei diritti del contribuente: The tax authority satisfies the obligation to motivate an assessment notice by providing essential elements enabling the taxpayer to contest the claim, without requiring the full reproduction of referenced acts unless their content is not essentially reproduced.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax assessment nullity adequate motivation requirement attachment of referenced acts taxpayer rights statute Cassation remand DPR 600/1973 tax liability determination reddito immobiliare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la «Violazione dell’art.
Art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.
Con il secondo motivo la medesima doglianza viene proposta in relazione al vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.
Art. 3 della legge n. 241/1990
Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente
600/1973, dell’art. 7 L.
Art. 42, comma 3 DPR n. 600/1973
civ., la «Violazione dell’art. 42 DPR n.
Art. 67 Tuir
Non avendo il contribuente esposto in dichiarazione tale importo, l'Agenzia delle Entrate lo recuperava a tassazione a titolo di reddito diverso ex art. 67 TUIR, quale corrispettivo per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.
Art. 42 DPR n. 600/1973
civ., la «Violazione dell’art. 42 DPR n. 600/1973, dell’art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 30/10/2019, n. 27800
Cass., n. 27708/2022
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11096/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro COLASBERNA ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato DANIELE CIUTI (CTIDNL55T14H501J) rappresentato e difeso dall'avvocato MARCO DURANTE (DRNMRC62R24I138C) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PIEMONTE n. 1215/2015 depositata il 17/11/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/02/2024 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. FATTI DI CAUSA 1. L'Agenzia delle Entrate, con avviso di accertamento per l’anno 2006, recuperava a tassazione nei confronti di Roberto Colasberna a titolo di redditi diversi non dichiarati, l’importo di € 116.878,00 corrisposto al contribuente dalla società RIPE S.r.l. 1.1. Adduceva l’Ufficio che:

i) in data 21.11.2001, la società suddetta aveva stipulato con il Sig. Colasberna un contratto preliminare di vendita in base al quale la stessa si impegnava a cedere a quest'ultimo due unità immobiliari al prezzo di lire 220 milioni di lire; ii) al momento della stipula del preliminare il Sig. Colasberna versava alla società lire 56 milioni, oltre IVA; iii) nel 2005, non essendosi ancora addivenuti alla stipula del definitivo, la società decideva di risolvere il contratto preliminare cedendo a terzi le due unità immobiliari; iv) la società nel corso del 2006 versava quindi al contribuente l’importo di € 116.878,00, per ottenere una “liberatoria” per la vendita a terzi degli immobili oggetto del preliminare tra le parti;

v) il contribuente rilasciava quietanza nella quale si faceva espresso riferimento alla suindicata causale della dazione. 1.2. Non avendo il contribuente esposto in dichiarazione tale importo, l'Agenzia delle Entrate lo recuperava a tassazione a titolo di reddito diverso ex art. 67 TUIR, quale corrispettivo per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.

2. Il contribuente impugnava l'avviso dinanzi alla CTP di Torino che, con sentenza n. 113/1/13 rigettava il ricorso.

3. Con la sentenza in epigrafe la CTR di Torino accoglieva l'appello e annullava l’atto impugnato.

4. Ricorre l’Amministrazione con due motivi e resite il contribuente con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la «Violazione dell’art. 42 DPR n. 600/1973, dell’art. 7 L. 212/2000 e dell’art. 67 Tuir», lamentando che i giudici di appello abbiano erroneamente ritenuto la nullità dell’avviso di accertamento per mancata allegazione del contratto preliminare di vendita del 21/11/2001 richiamato nell’atto impositivo.

2. Con il secondo motivo la medesima doglianza viene proposta in relazione al vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.

3. Deve preliminarmente rigettarsi l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dal controricorrente per incompatibilità dei due strumenti di impugnazione. 3.1. Va a tal fine ricordato che per questa Corte è ammissibile il anche il ricorso per cassazione il quale cumuli in un unico motivo le censure di cui all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., allorché esso comunque evidenzi specificamente la trattazione delle doglianze relative all'interpretazione o all'applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (Cass. n. 8915/2018), essendo sufficiente che la formulazione del motivo consenta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, sì da consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass., Sez.

U., n. 9100/2015). Nella specie, i motivi sono proposti con autonoma formulazione, e dunque non si pone questione di inammissibilità in relazione al profili sollevati dal contribuente.

4. Sempre in via preliminare, va rigettata l’eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza o specificità del ricorso, in relazione:

i) al richiamato avviso di accertamento impugnato, trascritto integralmente nel ricorso, e rispetto al quale è superflua l’indicazione della collocazione topografica nel fascicolo processuale; ii) alle scritture di quietanza sottoscritte dal contribuente, anch’esse riprodotte nel ricorso, con evidenziazione del contenuto rilevante delle stesse ed indicazione della sede processuale e dell’atto con cui le scritture sono state prodotte.

5. Sempre in via preliminare, si osserva che, contrariamente a quanto eccepito dal controricorrente, il primo motivo di ricorso è ammissibile, in quanto esso non si risolve in una censura meritale con cui si contesta l’apprezzamento logico e argomentativo espresso dai giudici di appello, bensì, sotto il profilo della violazione di legge, il rilievo di nullità dell’avviso di accertamento per mancata allegazione di atto richiamato ex art. 42, comma 3, DPR. n. 600/73.

6. Il motivo è, inoltre, fondato.

7. L’obbligo di motivazione è disciplinato, nel diritto amministrativo, dall’art. 3 della legge n. 241/1990, il quale afferma, tra l’altro, che «la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria». La previsione trova riflesso nell’art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente, ove si afferma che gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati «indicando specificamente i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione» e che «Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama».

Infine, la disposizione di diretta applicazione nella fattispecie, l’art. 42 del DPR n. 600/1973, precisa, con riguardo all’avviso di accertamento, che «Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale».

8. In via generale, questa Corte ha affermato che occorre distinguere l'aspetto della motivazione dell'atto impositivo da quello istruttorio, avendo questa Corte già evidenziato che, in tema di contenzioso tributario, l'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'an ed il quantum debeatur, senza che l'Amministrazione sia tenuta ad includervi notizia delle prove poste a fondamento del verificarsi di taluni fatti o a riportarne, sia pur sinteticamente, il contenuto (Cass. 30/10/2019, n. 27800;

Cass., n. 27708/2022). 8.1. Nella specie va poi aggiunto che, comunque, nell'avviso d'accertamento, non manca neppure la riproduzione della parte essenziale dell’elemento istruttorio in questione, da intendersi assolta non necessariamente attraverso la riproduzione fotostatica o integrale trascrizione, ma anche con il sintetico riferimento al suo contenuto, come avvenuto riguardo al contratto preliminare in oggetto.

9. La CTR non si è conformata ai richiamati principi, laddove si è limitata a rilevare la nullità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione in ragione della mera omissione della produzione integrale dell’atto in esame.

10. In conclusione, assorbito il secondo motivo, il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte