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Ordinanza — n. 6425/2024 — snciv Generato dall'IA

Court holds municipality must withhold tax on expropriation compensation regardless of declared plusvalence, allowing taxpayer to opt for ordinary taxation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6425/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Umbria Regional Tax Court's decision, ruling that the municipality was legally obligated to withhold a 20% tax on expropriation compensation. The municipality argued that since the sellers declared no plusvalence due to land revaluation, no tax was due, but the Court clarified that the withholding obligation exists independently of the actual taxable gain. Consequently, the taxpayer can choose between treating the withheld amount as a final tax or an advance payment for ordinary income tax, and the municipality must comply with the withholding rule regardless of the seller's declarations.

Regesto Legislator

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Art. 11 comma 7 della legge 413/1991; Art. 13 del D.Lgs. 471/1993: The entity paying expropriation compensation is legally bound to withhold the statutory tax percentage without discretion, and the recipient may subsequently opt for ordinary taxation by declaring the compensation as income.

Parole chiave

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withholding obligation expropriation compensation tax advance payment ordinary taxation regime municipal liability tax revaluation IRPEF declaration indennità d'espropriazione

Disposizioni normative citate

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Art. 11 comma 7 della legge 413/1991
civ., la «Violazione e falsa applicazione dell'art. 11 comma 7 della legge 413/1991 in relazione all'art.
Art. 13 del D.Lgs. 471/1993
L'Agenzia delle Entrate, sul presupposto che il Comune di Deruta avrebbe dovuto comunque operare la ritenuta, non avendo alcun potere discrezionale al riguardo, irrogava la sanzione prevista dall'art. 13 D.Lgs.
Art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 384 comma 2 cod. proc. civ.
In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza deve essere cassata e la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, cod.
art. 13 D.Lgs. 471/1993
L'Agenzia delle Entrate, sul presupposto che il Comune di Deruta avrebbe dovuto comunque operare la ritenuta, non avendo alcun potere discrezionale al riguardo, irrogava la sanzione prevista dall'art. 13 D.Lgs. 471/1993, pari al 30% delle somme non versate all'Erario.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6757/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI DERUTA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DEI MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato ANGELO STEFANORI (STFNGL57L18H501R) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. UMBRIA n. 477/2015 depositata il 07/09/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/02/2024 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. FATTI DI CAUSA 1. A seguito del controllo degli atti registrati nell'anno 2006 dal Comune di Deruta, in qualità di avente causa nella cessione volontaria di area P.I.P. in località “Nave III”, emergeva che, in relazione a sei atti di cessione, nell'ambito dei quali aveva pagato indennità di esproprio pari a complessivi euro 831.596,00, non aveva operato la ritenuta del 20%, ai sensi dell'art. 11 della l. 413/1991 e art. 35 comma 2 DPR n. 327/2001, pari ad euro 166.320,00.

2. In ognuno dei sei atti sopra citati si legge che il Comune non aveva operato la ritenuta perché i venditori, sotto la propria responsabilità, avevano dichiarato non sussistere la plusvalenza, in quanto gli stessi intendevano avvalersi della normativa sulla rivalutazione dei terreni: all'esito di detta rivalutazione, l’indennità di esproprio risultava pari al valore del terreno così come rivalutato. L'Agenzia delle Entrate, sul presupposto che il Comune di Deruta avrebbe dovuto comunque operare la ritenuta, non avendo alcun potere discrezionale al riguardo, irrogava la sanzione prevista dall'art. 13 D.Lgs. 471/1993, pari al 30% delle somme non versate all'Erario.

3. La Commissione Tributaria Provinciale di Perugia, su ricorso del Comune, annullava l’atto di irrogazione sanzioni impugnato.

4. Con la sentenza indicata in epigrafe la CTR dell’Umbria rigettava quindi l’appello dell’Ufficio.

5. Ricorre l’Amministrazione con unico motivo e resiste il Comune con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la «Violazione e falsa applicazione dell'art. 11 comma 7 della legge 413/1991 in relazione all'art. 13 del D.Lgs. 471/97».

2. Osserva in particolare l’Ufficio che l’assunto su cui si regge la statuizione della CTR, per cui non sarebbe possibile irrogare sanzioni in relazione ad un tributo non dovuto, talché se non è dovuto il primo neanche le seconde possono richiedersi, sarebbe errata: nel caso in esame, infatti, l'obbligo del Comune di effettuare la ritenuta era normativamente previsto dall’art. 11 comma 7 della legge 413/91 ed ivi espressamente qualificato in termini di ritenuta d'acconto, dunque scomputabile nell'ipotesi in cui l'imposta dovuta fosse minore.

3. Il motivo è fondato. 3.1. Prevede l’art. 11, comma 7 cit. che «Gli enti eroganti, all'atto della corresponsione delle somme di cui ai commi 5 e 6, comprese le somme per occupazione temporanea, risarcimento danni da occupazione acquisitiva, rivalutazione ed interessi, devono operare una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20 per cento. È facoltà del contribuente optare, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, per la tassazione ordinaria, nel qual caso la ritenuta si considera effettuata a titolo di acconto». 3.2. Dalla citata disposizione emergono un obbligo in capo all’ente espropriante e una facoltà in capo al soggetto espropriato.

L’ente espropriante che eroga l’indennità di esproprio è tenuto senza alcun margine di discrezionalità ad operare, sull’intera somma così come liquidata, la ritenuta nella misura del 20%, che dovrà poi versare all’Erario, in qualità di sostituto d’imposta. Una volta che l’ente espropriante, all’atto della corresponsione della somma, abbia operato, in qualità di sostituto d’imposta, la trattenuta con le modalità delle ritenute alla fonte a titolo d’imposta, il contribuente è esonerato da qualsiasi ulteriore obbligo tributario.

Tuttavia, in sede di dichiarazione dei redditi, è facoltà del contribuente, insindacabile dall’amministrazione finanziaria, optare per la tassazione ordinaria, considerando, quindi, la ritenuta effettuata a titolo di acconto, con la conseguenza che egli dovrà cumulare l’indennità nei redditi percepiti, dichiarandola e scomputando l’acconto subìto. 3.3. Pertanto, il soggetto che percepisce un’indennità di esproprio assoggettata alla ritenuta del 20%, può scegliere fra due forme di imposizione tra loro alternative:

i) la prima consiste nel considerare la ritenuta d’imposta subita, a titolo definitivo dell’IRPEF dovuta sull’intera indennità di esproprio che, pertanto, non dovrà essere dichiarata nel modello unico; ii) la seconda consiste nel qualificare la ritenuta subita, a titolo d’acconto dell’IRPEF dovuta sulla plusvalenza dell’esproprio, la quale sarà sottoposta a tassazione in sede di dichiarazione dei redditi alla stregua di un corrispettivo percepito per la cessione di un terreno edificabile, optando quindi per il regime di tassazione ordinaria (o separata); iii) resta ferma, in entrambe le ipotesi, la possibilità da parte del soggetto espropriato di inoltrare istanza di rimborso all’Ufficio Finanziario competente, ove ritenga di aver subito erroneamente la ritenuta.

4. Ne discende che l'obbligo di versamento incombe sul Comune, sostituto d’imposta, indipendentemente dal realizzarsi, in concreto, di una plusvalenza tassabile in capo al sostituito; inoltre, l’effettiva esistenza di una imposta dovuta non può comunque che essere accertata, in via postuma, a seguito di attività di controllo dell’Ufficio avente ad oggetto la correttezza della rivalutazione.

5. In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza deve essere cassata e la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con il rigetto dell’originario ricorso del Comune.

6. Si compensano le spese dei gradi di merito, stante la peculiarità delle questioni trattate. Le spese relative al presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso originario del Comune di Deruta. Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna la parte resistente a rifondere all'Age