Cassation court dismisses tax authority appeal confirming civil process extinction due to timely declaration submission.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the tax authority's appeal against a lower court ruling that declared the civil process extinct. The lower court found the process terminated because the defendant submitted a declaration of extinction within the statutory timeframe mandated by the new tax law. Consequently, the court upheld the extinction ruling, confirming that the procedural timeline was strictly observed and no further litigation was warranted.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, Legge 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The process is deemed extinct if a declaration of extinction is filed within the prescribed period, barring any request for a hearing unless explicitly requested by the parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17831/2019 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro ADS REAL ALTAMURA, rappresentatae difesa dall'avvocato CAZZOLLA ANTONIO MARIO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Puglia n. 745 /02/2019 depositata il 12/03/2019 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO R