Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Bolzano Second Instance Court's decision extinguished. The appellant, a trading company, failed to request a ruling on the appeal proposal within the statutory 40-day period. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal proposal within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment extinguished.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15675/2019 R.G. proposto da : COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE TRADING SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA XXIV MAGGIO, 43, presso lo studio dell’avvocato LUCARIELLO NICOLA (LCRNCL70E19H501H) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MULA ALBERTO (MLULRT77B04L049X) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della COMM.TRIB. di II GRADO di BOLZANOn.111/2018 depositata il 12/11/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate in ragione del recente consolidamento della giurisprudenza in materia;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma,il 03/03/2024