Civil procedure dismissed: tax authority wins on extinction of lawsuit due to administrative filing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil procedure extinguished following the tax authority's successful appeal against a lower court's judgment. The lower court had ruled that the process ended because the tax agency's administrative act regarding the extinction of the lawsuit was properly filed. The court upheld this outcome, confirming that the procedural extinction stands and the costs remain with the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The filing of an administrative act documenting the extinction of a lawsuit pursuant to the specified law provisions results in the automatic termination of the civil proceedings, barring a request for a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6566/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro PITZALIS FRANCO LUIGI, rappresentato e difeso dall'avvocato SCARPA KATIA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lombardia n. 1791 /24 /2020 depositata il 24/08/2020 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO