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Ordinanza — n. 6391/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal due to total self-annulment of the tax assessment notice by the tax authority.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6391/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Luigi Fontanesi's appeal against a tax assessment notice because the tax authority had already annulled that specific notice in a prior self-help proceeding. The court held that since the only taxable act at issue was voided by the administration, the subject matter of the litigation ceased to exist. Consequently, the lower court's judgment was quashed without remittal, and procedural costs were offset.

Regesto Legislator

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Art. 2 quater del d.l. 564/94; Art. 366 c.p.c.: When the administrative authority annuls the sole taxable act in a self-help proceeding, the subject matter of the judicial contestation ceases to exist, warranting the quashing of the judgment without remittal.

Parole chiave

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tax self-annulment cessation of subject matter quashing without remittal autotutela amministrativa tax assessment annulment offset of costs extinction of litigation contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2 quater del d.l. 564/94, convertito dalla l. 30 novembre 1994, n. 656
9753; Cass. 21/06/2022, n.
d.m. 11 febbraio 1997, n. 37
656 e del d.m. 11 febbraio 1997, n. 37, dell’avviso di accertamento n.
Art. 366 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 18/04/2017, n. 9753
Cass. 21/06/2022, n. 20023
9753; Cass. 21/06/2022, n. 20023).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3768/2016 R.G. proposto da: FONTANESI LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MAZZINI 8, presso lo studio dell’avvocato EUGENIO DELLA VALLE (DLLGNE62L02H501U) che lo rappresenta e difende -ricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. EMILIA ROMAGNA n. 1401/2015 depositata il 29/06/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/02/2024 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. Rilevato che: il presente contenzioso origina dall’impugnazione, da parte di Luigi Fontanesi, dell’avviso di accertamento n. R7Q013R02164/2009 notificato in data 18 dicembre 2009 dall’ Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Modena; nelle more del presente giudizio di cassazione, in data 17 maggio 2021, l’Ufficio ha emesso un provvedimento di annullamento integrale in autotutela, ai sensi dell’art. 2 quater del d.l. 564/94, convertito dalla l. 30 novembre 1994, n. 656 e del d.m. 11 febbraio 1997, n. 37, dell’avviso di accertamento n. R7Q013R02164/2009, allegato da parte ricorrente sub doc. 1 alla istanza di estinzione del giudizio depositata in data 15 gennaio 2023.

Considerato che: il provvedimento di autotutela totale è relativo all’avviso di accertamento che costituisce l’unico atto impositivo oggetto del presente contenzioso, come risulta dalla motivazione, oltre che dall’epigrafe, della sentenza impugnata; in applicazione di tale principio la sentenza impugnata va cassata senza rinvio per cessazione della materia del contendere; stante l'esito della controversia le spese processuali di merito e di legittimità possono essere compensate (Cass. 18/04/2017, n. 9753; Cass. 21/06/2022, n. 20023).

P.Q.M.

Pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa le spese processuali di merito