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Ordinanza — n. 6369/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal as inadmissible due to plaintiff's withdrawal of the lawsuit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6369/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the plaintiffs formally withdrew their lawsuit after the tax agency accepted a simplified settlement request. Although the agency argued the installment plan remained unpaid and the case should not be extinguished, the withdrawal eliminated the plaintiffs' interest in continuing the dispute. Consequently, the Court ruled that the appeal lacked standing and ordered the parties to offset litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 36, 37, 38 c.p.c.; Withdrawal of the lawsuit by the plaintiff extinguishes their interest in the dispute, rendering the appeal inadmissible.

Parole chiave

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withdrawal of lawsuit inadmissible appeal simplified settlement tax dispute extinguishment of interest offsetting costs cassation procedure spese del veicolo a motore

Disposizioni normative citate

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Art. 36 c.p.c.
Art. 37 c.p.c.
Art. 38 c.p.c.
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Testo completo

4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18898/2021 R.G. proposto da : CAPPELLI DANIELE, CAPPELLI LORELLA, CAPPELLI DANIELE C SAS, CAPPELLI LUIGI, elettivamente domiciliati in FORLI' VIA ALLEGRETTI, 17, presso lo studio dell’avvocato COMPAGNI DAVIDE (CMPDVD75A15G224R) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che l a rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELL’EMILIA ROMAGNA n. 246/09/21depositata il 18/02/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1.Con sentenza n. 246/09/21 del 18/02 /202 1 la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 118/02/17 della Commissione tributaria provinciale di Forlì (di seguito CTP), la quale aveva accolto i ricorsi riuniti proposti da Autotrasporti Cappelli Daniele C. s.a.s., nonché dai soci Lorella, Daniele e Luigi Cappelli, nei confronti di alcuni avvisi di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativi agli anni d’imposta 2011 e 2012. 1.1.In particolare, con gli avvisi di accertamento notificati alla società venivano recuperati alcuni costi, ritenuti non inerenti, e, con gli avvisi di accertamento notificati ai soci, il maggior reddito accertato nei confronti della società veniva loro imputato per trasparenza. 2.Avverso la sentenza della CTR società e soci proponeva no ricorso per cassazione affidato a tre motivi. 3.AE resisteva in giudizio con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Va preliminarmente evidenziato che i ricorrenti hanno proposto domanda di definizione agevolata della controversia e, a seguito dell’accettazione della menzionata domanda da parte di AE, hanno rinunciato al ricorso, con atto notificato alla controparte. 1.1.AE non ha contestato l’adesione dei ricorrenti alla definizione agevolata ma ha precisato che il piano di rateizzazione non è stato ancora adempiuto, sicché il giudizio non può essere estinto. 2.Va, peraltro, rilevato che, a seguito della formale rinuncia dei ricorrenti al ricorso, è venuto meno il loro interesse alla definizione della controversia, sicché il ricorso medesimo va dichiarato inammissibile. 2.1.Sussistono validi motivi, in ragione delle motivazioni della rinuncia, per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il r