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Ordinanza — n. 6356/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal, upholding regional court's finding of Chinese goods origin and lack of carousel fraud involvement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6356/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision to deny VAT deductions for a company. The agency argued for a re-evaluation of evidence regarding the company's location and involvement in carousel fraud, but the court found these arguments inadmissible. The court ruled that the lower court's factual assessment of the evidence was binding and that the agency failed to prove the company's knowledge of non-existent operations.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 e n. 3 c.p.c.; Art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.: The Court of Cassation cannot re-evaluate facts or evidence, and new issues not raised in lower proceedings are inadmissible.

Parole chiave

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tax appeal admissibility factual assessment binding new issues preclusion VAT deduction denial carousel fraud evidence arbitrato commerciale internazionale recupero delle spese esecutive strumenti di difesa commerciale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
IN LIQUIDAZIONE ; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
IN LIQUIDAZIONE ; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
l’art. 366, comma 1, n, 6, cod.
Art. 116, commi 1 e 2 cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
artt. 2909 c.c
civ.) della “violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c.
art. 2969 c.c
633/72, dell’art. 2969 c.c.
art. 2969 cod. civ
10 del proprio atto difensivo: ed infatti, non solo l’epigrafe del ricorso indica chiaramente (sia pur con l’ininfluente errore materiale relativo all’indicazione dell’art. 2969 cod. civ., anziché 2967 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 3, 1.6.2021, n. 15276
Cass., Sez. 2, 19.7.2021, n. 20553
da Cass., Sez. 2, 19.7.2021, n. 20553, Rv.
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Testo completo

Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 24246-2017, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro INTERTRADE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore p.t., legale rappresentante, rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dagli AVV.TI ENRICO ROMANO (enricoromano2@avvocatinapoli.legalmail.it) ed ERMANNO FERRARO (ermannoferraro@avvocatinapoli.legalmail.it), unitamente ai quali è elett.te dom.ta in ROMA, alla VIA CIRCONVALLAZIONE CLODIA, n. 88, presso lo studio dell’AVV.

RICCARDO DI LORENZO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2304/29/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 14/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/09/2023 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla INTERTRADE S . R . L . IN LIQUIDAZIONE un avviso di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.V.A., I.R.E.S. ed I.R.A.P. relativamente all’anno di imposta 2008 conseguenti, da un lato, alla indebita detrazione di costi per acquisti effettuati con paesi a fiscalità privilegiata rientranti nella cd. black list e, dall’altro, alla contestata partecipazione della contribuente ad operazioni soggettivamente inesistenti; che la INTERTRADE impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Napoli che, con sentenza n. 22975/2015, accolse il ricorso; che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Campania, la quale, con sentenza n. 2304/2017, depositata il 14/03/2017 rigettò il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come: a) “ dalla ponderosa documentazione” (cfr. sentenza, p. 3, terzo cpv) prodotta dalla contribuente emerga inequivocabilmente la provenienza dalla Cina Popolare della merce cui si riferiscono i costi poi detratti dalla medesima società;

b) l’ AGENZIA non abbia fornito la prova del coinvolgimento della INTERTRADE nella frode carosello contestata alla società austriaca con cui la prima intratteneva rapporti commerciali, emergendo, anzi, “dalla ponderosa documentazione prodotta” (cfr. sentenza p. 4, secondo cpv.) che detta società austriaca era operativa ed attiva nel mercato da oltre un quinquennio; che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; si è costituita con controricorso la INTERTRADE S .

R . L . IN LIQUIDAZIONE ; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della “violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.” (cfr. ricorso, p. 4), per essere calato – successivamente alla definizione del giudizio di appello - il giudicato (esterno) sulla sentenza del 12.10.2016, n. 8924/48/16 della C.T.R. della Campania la quale, sia pure con riferimento a diverso periodo di imposta (anno 2010), ha accertato che la medesima impresa straniera con cui la INTERTRADE ha intrattenuto rapporti commerciali nel corso dell’anno di imposta 2008, con conseguente deduzione dei costi in conseguenza sostenuti - oggetto poi di ripresa ad opera dell’Ufficio - è localizzata in un paese a fiscalità agevolata (in specie, Hong Kong) e non nella Cina Popolare; che il motivo è infondato; che va, in proposito, anzitutto rigettata l’eccezione di inammissibilità della censura, sollevata dalla società controricorrente alla p. 5 del proprio atto difensivo, risultando dalla semplice lettura della sentenza n. n. 8924/48/16 della C.T.R. della Campania (doc. 10 della produzione di parte ricorrente) l’apposizione, in calce all’ultimo foglio, della certificazione di avvenuto passaggio in giudicato della stessa, per mancata proposizione di impugnazione.

Peraltro, si tratta di giudicato certamente invocabile nel presente giudizio di legittimità, siccome formatosi in data 12.4.2017 e, dunque, successivamente al 14 .3.2017, quale data dell’udienza di discussione in cui è stata deliberata la decisione del giudizio conclusosi con la sentenza gravata in questa sede (e, dunque, termine ultimo per ogni allegazione difensiva nel giudizio tributario di appello. Cfr. anche Cass., Sez. 5, 2.9.2022, n. 25863, Rv. 665870-01); che, passando alla delibazione del merito della questione, non essendo controverso che la sentenza la cui efficacia in questa sede è invocata dalla difesa erariale ebbe a localizzare ad Hong Kong, per l’anno 2010, la medesima società i cui rapporti con la INTERTRADE hanno portato alle riprese oggetto del presente giudizio, non può tuttavia non osservarsi come queste ultime riguardino l’anno 2008 e, dunque, un periodo di imposta precedente: sicché la decisione de qua vertitur già in astratto non è spendibile, con efficacia di giudicato, nel presente giudizio di legittimità giacché, al netto di qualsivoglia delibazione circa la sussistenza - o meno - degli ulteriori elementi indispensabili a tal fine, cionondimeno osserva il Collegio come, la decisione del giudice tributario, con la quale si accertano, con efficacia di giudicato, il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d'imposta fa stato nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti e non – come nella specie, per l’appunto - per quelli precedenti (cfr. anche Cass., Sez. 5, 14.2.2923, n. 4628, non massimata, in motivazione, p. 4, cpv.); che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la “violazione e falsa applicazione dell’art. 21 del D.P.R. n. 633/72, dell’art. 2969 c.c. [recte, 2697 c.c., come precisato nella memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.] e dell’art. 110 del D.P.R. n. 917/86” (cfr. ricorso, p. 6), per avere la C.T.R. localizzato nella Cina Popolare e non ad Hong Kong (e, dunque, in un paese a fiscalità agevolata) la società con cui la INTERTRADE ha intrattenuto i rapporti commerciali poi oggetto di accertamento e di ripresa da parte dell’Ufficio, dando erroneamente “prevalenza alla documentazione doganale”, senza considerare che non è la bolletta doganale ma la fattura (emessa, per l’appunto, da una società avente sede ad Hong Kong) a rappresentare il “documento formale idoneo a dimostrare un’operazione commerciale” e, dunque, a localizzare la sede dell’impresa cedente; che il motivo è inammissibile; che va anzitutto rigettata l’eccezione di inammissibilità della censura, sollevata dalla controricorrente alla p. 10 del proprio atto difensivo: ed infatti, non solo l’epigrafe del ricorso indica chiaramente (sia pur con l’ininfluente errore materiale relativo all’indicazione dell’art. 2969 cod. civ., anziché 2967 cod. civ., di cui parte ricorrente dà conto nella memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. ma ampiamente riconoscibile dalla complessiva lettura del motivo) quali solo le norme di cui si lamenta la violazione (Cass., Sez.

U, Sez. U, 28.10.2020, n. 23745, Rv. 659448-01), ma il motivo complessivamente sviluppa, altresì, specifiche argomentazioni tese a dimostrare in qual modo le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata (nella specie, in tema di assolvimento dell’onere della prova), debbano ritenersi in contrasto con le disposizioni violate (arg da Cass., Sez. L, 21.8.2020, n. 17570, Rv. 658544-01); che, tanto premesso, il motivo va tuttavia dichiarato inammissibile sotto altro profilo, mirando la difesa erariale ad una rilettura del materiale istruttorio, preclusa a questa Corte, rispetto agli elementi che hanno indotto la C.T.R. a ritenere la società in questione localizzata nella Cina Popolare anziché ad Hong Kong: esula, infatti, dal vizio di legittimità ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (in tal guisa dovendosi riqualificare la censura in esame) qualsiasi contestazione volta a criticare il "convincimento" che il giudice di merito si è formato, ex art.116, commi 1 e 2 cod. proc. civ., in esito all'esame del materiale probatorio ed al conseguente giudizio di prevalenza degli elementi di fatto, operato mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, essendo esclusa, in ogni caso, una nuova rivalutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità (Cass., Sez. 3, 1.6.2021, n. 15276, Rv. 661628-01); che sotto altro verso, osserva il collegio come il motivo si manifesti inammissibile sotto altro e concorrente profilo e, in specie, per novità della questione concernente la natura della bolletta doganale, non essendo stato trascritto in ricorso (cfr. l’art. 366, comma 1, n, 6, cod. proc. civ.), nel silenzio della gravata decisione sul punto, se, come e quando essa abbia rappresentato oggetto di allegazione difensiva da parte della difesa erariale, nei termini indicati in ricorso, nei precedenti gradi di lite; che con il terzo motivo, infine, la difesa di parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21, comma 7 e 54 del D.P.R. n. 633/72 nonché degli artt. 2697, 2727, 2728 e 2729 c.c.” (cfr. ricorso, p. 11), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto non assolto, da parte di essa AGENZIA , l’onere della prova circa la consapevolezza, in capo alla INTERTRADE , di partecipare ad operazioni soggettivamente inesistenti con la società austriaca AGORÀ E LEKTRONIC H ANDELS G MBH ; che, come già osservato in precedenza, la censura tende ad una (ri)valutazione – preclusa a questa Corte (arg. da Cass., Sez. 2, 19.7.2021, n. 20553, Rv. 661734-01, cit.) - degli elementi che hanno portato la C.T.R. a ritenere le operazioni sottese alla ripresa per cui è causa non sussumibili tra quelle soggettivamente inesistenti, per avere la contribuente assolto all’onere della prova e, dunque, per avere dimostrato di non essere stata coinvolta in operazioni con la società austriaca;

Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, con la condanna dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore p.t., al pagamento, in favore dell’ INTERTRADE S . R . L . IN LIQUIDAZIONE delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo; che, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Per l’effetto, condanna l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ,in persona del Direttore p.t. , al pagamento, in favore dell’ INTERTRADE S . R . L . IN LIQUIDAZIONE delle spese del presente giudizio d