Cassation appeal dismissed due to withdrawal; parties settled via private agreement extinguishing proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal extinguished following the appellant's withdrawal before the chamber hearing. Although the appellant initially challenged a lower court's rejection of TARES tax notices regarding port areas, a private settlement agreement was subsequently reached between the parties. Consequently, the Court dismissed the appeal and ordered the mutual compensation of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 306, 390, 391 cod. proc. civ.; Art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002: Withdrawal of a cassation appeal extinguishes the proceedings, and the extraordinary contribution for the losing party does not apply in such cases.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10106/2018 R.G. proposto da: PERINI NAVI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA , CORSO V. EMANUELE II, 18, presso lo studio dell’avvocato STUDIO GREZ ASSOCIATI (-),rappresentato e difeso dall'avvocato FRATI FRANCESCO (FRTFNC53L22L833I). -ricorrente- contro COMUNE DI VIAREGGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 27, presso lo studio dell’avvocato CORRADI MARIA FRANCESCA (CRRMFR64L50H501R),rappresentato e difeso dall'avvocato VALERIO PARDINI (PRDVLR74S08E625Z). -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.TOSCANA n. 2104/2017 , depositata il 26/09/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2024 dal Consigliere Oronzo De Masi. RILEVATO CHE La società contribuente ha impugnato gli avvisi di pagamento , in acconto e in saldo,della TARES dovuta per l’anno 2013 al Comune di Viareggio, nella parte in cui vengono sottoposte a tassazione aree portuali e specchi d’acquautilizzati a seguito del rilascio di concessionedemaniale. I ricorsi (riuniti) sonostati respint i in primo grado e la contribuente ha proposto appello,che la Commissione tributaria regionale della Toscana, con la suindicata sentenza,ha respinto.
La contribuente,quindi, propo ne ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Il Comuneha depositato controricorso. Successivamente, parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso , unitamente a copia della scrittura privata di transazione raggiunta tra le parti. La causa è stata trattata all'udienza camerale del 27 febbraio2024. CONSIDERATO CHE Con il primo ed il secondo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., lanullità della sentenza per carenza, illogicità e genericità della motivazione.
Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 14, comma 9, d. l. n. 201 del 2011 , 6, d.P.R. n. 158 del 1999. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ., la nullità della sentenza per difetto di motivazione. Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per difetto o mera apparenza della motivazione.In considerazione della rinuncia, intervenuta prima dell’adunanza camerale , deve essere dichiarata la estinzione del processo ex artt. 306, 390 e 391 cod.proc.civ., come richiesto dalla parte ricorrente.
Lespese processuali sono compensate come da accordi intercorsi tra le parti . Non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (v. Cass., Sez. civ. 6-1, 12/11/2015, n. 23175, secondo cui, in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
La Corte, dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese del giudiziodi legittimità. Così deciso,