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Ordinanza Interlocutoria — n. 6347/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses tax appeal by ordering remand due to withdrawn interest and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 6347/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against municipal tax assessments, ordering the case to be remanded for a new hearing. The appellant had previously announced a withdrawal of the lawsuit, which the court noted before the final decision. Consequently, the court ruled that the procedural requirements for continuing the appeal were not met, leading to the termination of the current proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 cod. proc. civ.; Art. 100 cod. proc. civ.: When a party withdraws the appeal or loses the interest to contest the tax assessment, the court must dismiss the case or remand it to allow the deposit of the withdrawal.

Parole chiave

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tax appeal withdrawal interest in litigation Cassazione ordinanza municipal property tax procedural dismissal remand to new hearing società in house imputazione dei contributi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 n. 3 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE 1.Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione, ai sensi dell’art. 360 n.
Art. 7 comma 1 lett. a d.lgs. n. 504 del 1992
3 cod.proc.civ., dell’art. 7, comma 1, lett.
Art. 8 d.P.R. n. 1142 del 1949
Art. 7 lett. b d.lgs. n. 504 del 1992
3 cod.proc.civ., dell’art. 7, comma 1, lett.
Art. 29 d.P.R. n. 1142 del 1949
3 cod.proc.civ., dell’art. 29 del d.P.R.
Art. 100 cod. proc. civ.
Art. 14 d.lgs. n. 504 del 1992
Art. 5 e 6 d.lgs. n. 472 del 1997
art. 100 cod.proc.civ
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 471/2019 R.G. proposto da: ETRA s.p.a., quale incorporante di ALTOPIANO SERVIZI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FLAMINIA VECCHIA, 670, presso lo studio dell’avvocato MORABITO MARIA CHIARA (MRBMCH61S50H501J) e rappresentata e difesa dall'avvocato SANTI UMBERTO (SNTMRT61P04G478R) -ricorrente- contro COMUNE DI CONCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI N. 318, presso lo studio dell’avvocato SCIUBBA LORENZO (SCBLNZ70A18H501Y) e rappresentato e difeso dall'avvocato MOLLO RUGGERO (MLLRGR70L19D810T) -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

VENETO n. 1020/2018 depositata il 26/09/2018, Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024 dal Consigliere FRANCESCA PICARDI. RILEVATO CHE 1.Altopiano Servizi s.r.l., successivamente incorporata da Etra s.p.a., ha impugnato gli avvisi di accertamento del Comune di Conco, aventi ad oggetto l’i.c.i. per le annualità 2009, 2010, 2011 e l’i.m.u. per l’annualità 2012. 2.Il ricorso è stato rigettato in primo grado, con sentenza confermata in appello. 3.Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale la contribuente ha proposto ricorso per cassazione. 4.Si sono costituiti con controricorso il Comune e l’Agenzia, chiedendo il rigetto del ricorso. 5.La ricorrente ha depositato una memoria in cui ha preannunciato la rinuncia al ricorso. 6.La causa è stata trattata all’adunanza camerale del 29 febbraio 2024.

CONSIDERATO CHE 1.Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod.proc.civ., dell’art. 7, comma 1, lett. a del d.lgs. n. 504 del 1992, dovendo beneficare in via diretta e non analogica dell’esenzione invocata quale società in house del Comune, in considerazione del rapporto di immedesimazione esistente. 2.Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod.proc.civ., degli artt. 8 del d.P.R. n. 1142 del 1949 e 7 lett. b del d.lgs. n. 504 del 1992, atteso che l’esenzione è prevista non solo per i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9, ma anche per quelli classificabili in tali categorie, per cui ben avrebbe potuto il giudice tributario sindacare, in sede di impugnazione dell’atto impositivo, la correttezza del provvedimenti di classificazione catastale.

Tale motivo è connesso con il quarto, con cui si è denunciata la violazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod.proc.civ., dell’art. 29 del d.P.R. n. 1142 del 1949, in considerazione del mancato riconoscimento di un saggio di fruttuosità pari allo 0%, tenuto conto della peculiarità del bene, che è destinato allo svolgimento di un servizio pubblico. 3.Con il terzo motivo la ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod.proc.civ., la violazione dell’art. 100 cod.proc.civ., essendo sopravvenuto l’interesse ad impugnare la categoria e rendita catastale, per cui ha formulato in via subordinata, laddove non si ritenesse l’esenzione estensibile anche agli immobili, che, pur non classificati nella categoria E, vi possano rientrare, l’impugnativa dell’atto di attribuzione della categoria. 4.Con il quarto motivo la ricorrente ha dedotto la violazione, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 14 del d.lgs. n. 504 del 1992 e 5 e 6 del d.lgs. n. 472 del 1997, posto che le sanzioni non erano dovute in quanto il Comune di Conco era socio della società Altopiano Servizi S.r.l. e, nonostante la sua posizione nell'ambito della compagine sociale, non aveva contribuito ad informare la contribuente della obbligatorietà della dichiarazione e del pagamento dell'i.c.i. 5.Il Collegio, preso atto dell’istanza di rinvio di parte ricorrente, pervenuta in data 28 febbraio 2024, a cui ha aderito il Comune controricorrente, ritiene opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo al fine di consentire il deposito della rituale