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Ordinanza — n. 6342/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal and private settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6342/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished after the plaintiff voluntarily withdrew the case prior to the hearing. Although the plaintiff initially argued for the nullity of the lower court's tax decision regarding water bodies, a private settlement agreement was subsequently reached between the parties. Consequently, the court ruled that no further judicial intervention was necessary as the dispute was resolved by private accord.

Regesto Legislator

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Art. 306, 390, 391 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002: A cassation appeal is extinguished upon the plaintiff's voluntary withdrawal, and the special contribution for unsuccessful appeals does not apply in such cases.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal private settlement agreement extinction of proceedings taxation of water bodies contributo unificato waiver rinuncia alla concessione inquinamento delle coste disposizioni transitorie in materia marittima

Disposizioni normative citate

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Art. 306, 390, 391 c.p.c.
In considerazione della rinuncia, intervenuta prima dell’adunanza camerale, deve essere dichiarata la estinzione del processo ex art. 306, 390 e 391 cod.proc.civ., come richiesto dalla parte ricorrente.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
civ., la nullità della sentenza per carenzao mera apparenza della motivazione, con violazione dell’art. 132, comma secondo, n.4, cod.proc.civ., in merito alla sollevata questione della tassabilità degli specchi d’acqua alla luce del d.lgs.
Art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE Con il motivodi ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per carenzao mera apparenza della motivazione, con violazione dell’art.
Art. 132, comma secondo, n.4, cod.proc.civ.
civ., la nullità della sentenza per carenzao mera apparenza della motivazione, con violazione dell’art. 132, comma secondo, n.4, cod.proc.civ., in merito alla sollevata questione della tassabilità degli specchi d’acqua alla luce del d.lgs.
d.lgs. n. 182 del 2003
132, comma secondo, n.4, cod.proc.civ., in merito alla sollevata questione della tassabilità degli specchi d’acqua alla luce del d.lgs. n. 182 del 2003.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. civ. 6-1, 12/11/2015, n. 23175
Cass., Sez. civ. 6-1, 12/11/2015, n. 23175, secondo cui, in tema di impugnazioni, l'art.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 484/2020 R.G. proposto da: PERINI NAVI SPA, elettivamente domiciliatain ROMA, CORSO V. EMANUELE II, 18, presso lo studio dell’avvocato STUDIO GREZ ASSOCIATI (-) rappresentato e difeso dall'avvocato FRATI FRANCESCO (FRTFNC53L22L833I). -ricorrente- contro COMUNE DI VIAREGGIO. -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. FIRENZE n. 788/2019, depositata il 14/05/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2024 dal Consigliere ORONZO DE MASI. RILEVATO CHE La società contribuente ha impugnato gli avvisi di accerta mento della T .

I . A . relativamente agli anni 2011 - 201 2 al Comune di Viareggio nella parte in cui vengono sottoposte a tassazione aree portuali e specchi d’acqua utilizzati a seguito del rilascio di concessione demaniale. I ricorsi (riuniti) sono stati respinti in primo grado e laPERINI NAVI s.p.a. ha proposto appello che la Commissione tributaria regionale della Toscana ha respinto, con la suindicata sentenza. La contribuente, quindi,ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Il Comune non ha depositato controricorso. Successivamente, parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, unitamente a copia della scrittura privata di transazione raggiunta tra le parti.

La causa è stata trattata all'udienza camerale del 27 febbraio 2024. CONSIDERATO CHE Con il motivodi ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per carenzao mera apparenza della motivazione, con violazione dell’art. 132, comma secondo, n.4, cod.proc.civ., in merito alla sollevata questione della tassabilità degli specchi d’acqua alla luce del d.lgs. n. 182 del 2003. In considerazione della rinuncia, intervenuta prima dell’adunanza camerale, deve essere dichiarata la estinzione del processo ex art. 306, 390 e 391 cod.proc.civ., come richiesto dalla parte ricorrente.

Non v’èluogo a pronuncia sulle spese processuali (che sono compensate secondo gliaccordi intercorsi tra le parti ) . Non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (v. Cass., Sez. civ. 6-1, 12/11/2015, n. 23175, secondo cui, in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il giudizio. Così deciso,