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Ordinanza — n. 6334/2024 — snciv Generato dall'IA

Tax collection process extinguished by law 197/2022 after full payment, avoiding double contribution penalty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6334/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The court declared the tax collection proceedings extinguished following the deposit of a settlement request and full payment of the disputed amounts. The taxpayer, Realizzazioni Edilizie Romane 82, had challenged ICI assessments totaling over €68,000 regarding extractive land, while the collector, Tre Esse Italia, argued for specific valuation criteria. The court ruled that because the dispute was resolved via the simplified settlement procedure under Law 197/2022, the conditions for imposing the double contribution penalty did not arise.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 198, l. 197/2022; Art. 1, comma 197, l. 197/2022: When a tax dispute is settled via the simplified procedure with full payment, the process is extinguished and the double contribution penalty is not applicable.

Parole chiave

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tax collection procedure simplified settlement double contribution penalty ICI municipal tax extinguishment of proceedings Law 197/2022 full payment requirement contributi di urbanizzazione

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 198, l. 197/2022
5 (fax 0775434666, posta elettronica certificata: renato@pec.studiocicerchia.com); -ricorrente principale - contro Avvisiaccertamento ICI – Estinzione ex art. 1, comma 198, l.
Art. 1, comma 197, l. 197/2022
5 (fax 0775434666, posta elettronica certificata: renato@pec.studiocicerchia.com); -ricorrente principale - contro Avvisiaccertamento ICI – Estinzione ex art. 1, comma 198, l.
d.l. 30 marzo 2003, convertito con modifiche nella legge n. 56 del 26 maggio 2023
art. 2 d.lgs. 504/92
La CTP di Roma, con sentenza 5028/16, rigettava il ricorso, sostenendo che, in forza dell’art. 2 d.lgs. 504/92 e dell’art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., sez. 5, 7/12/2018, n. 31372
Cass., sez. 5, 7/12/2018, n. 31372; Cass., sez.
Cass., sez. 6-5, 7/6/2018, n. 14782
31372; Cass., sez. 6-5, 7/6/2018, n. 14782).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sulricorso 1 86 / 20 2 2 propost o da: TRE ESSE ITALIA S.R.L. (C.F./P. IVA: 01625840606), con sede legale in Supino (FR), alla Via Condotto Vecchio n. 50, in persona del legale rappresentante p.t. Delia Corsi (C.F.: CRSDLE61H48L009E), quale concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta Comunale sugli Immobili (ICI) nel Comune di Guidonia Montecelio (RM), nonché gestore del relativo contenzioso, giusti contratti di concessione n. 34257/2006, n. 55265/2010, n. 2307/2012 e relativo atto integrativo n. 2441/2015, rappresentata e difesa dall'Avv.

Renato Cicerchia (C.F.: CCRRNT67C19A123Z) del Foro di Frosinone, con studio legale in Alatri (FR), alla Via del Giardino n. 5 (fax 0775434666, posta elettronica certificata: renato@pec.studiocicerchia.com); -ricorrente principale - contro Avvisiaccertamento ICI – Estinzione ex art. 1, comma 198, l. n. 197/2022 Realizzazioni Edilizie Romane ' 82 S.a.s. di Giuseppina Del Priore,con sede in Roma, alla Via Monte Oppio n. 5 (C.F. : 05346470585) , in persona del legale rappresentante pro temporeArch. Giuseppina Del Priore (C.F.: DLP GPP 54M48 L182X), rappresentatae difesa dall'Avv.

Piero CONTI (C.F. : CNT PRI 19R48 H401A) del Foro di Roma, giusta procura speciale in calce al controricorso,ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma alla Via Prisciano n 28 ( fax 06/35344499 ; posta elettronica : pieroconti@ordineavvocatiroma.org); -controricorrente – ricorrente incidentale – - avverso la sentenza n. 2788 / 20 21 emessa dal la CTR Lazio in data 28/05/2021e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta. Rilevato che 1. La Realizzazioni Edilizie Romane 82 s.a.s. di Giuseppina Del Priore s.a. impugnava gli avvisi di accertamento nn. 16552, 16551, 16550 e 16549 concernenti, rispettivamente, l’ICI per gli anni 2011, 2010, 2009 e 2008 emessi dalla Tre Esse Italia srl, concessionaria del servizio di riscossione del Comune di Guidonia Montecelio, del valore complessivo di euro 68.196,92, oltre sanzioni e interessi.

2. La CTP di Roma, con sentenza 5028/16, rigettava il ricorso, sostenendo che, in forza dell’art. 2 d.lgs. 504/92 e dell’art. 11 quaterdecies, comma 16, della legge 248/2005, l'area di cui si trattava, seppure adibita ad attività estrattiva secondo lo strumento urbanistico, era suscettibile di edificazione, ancorché limitata alla realizzazione di fabbricati strumentali, sicchè il terreno doveva essere qualificato come edificabile ai fini dell'Ici e la base imponibile doveva essere determinata sulla base delvalore venale.

3. Sull’impugnazione della contribuente, la CTR del Lazio, con sentenza n. 6592 del 2017, rigettava l’appello, ritenendo che l'area adibita ad attività estrattiva fosse da considerare area edificabile e, pertanto, soggetta ad ICI e che il valore fosse stato correttamente determinato.

4. Avverso la sentenza della CTR, la società Realizzazioni Edilizie Romane 82 proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 27004 del 2019, accoglieva il terzo ed il quarto motivo di ricorso per quanto di ragione, rigettava il primo e il secondo motivo e rinviava alla CTR del Lazio in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

5. La CTR Lazio, in sede di rinvio, accoglieva per quanto di ragione l’appello della contribuente, affermando che il terreno considerato doveva essere qualificato come edificabile ai fini dell'Ici e che la base imponibile doveva essere determinata sulla base del valore venale, che, tuttavia, andava considerata la maggiore o minore attualità delle potenzialità edificatorie del bene oggetto del presente giudizio (essendo l’area de qua suscettibile di edificazione, solo peraltro per una parte minima, limitatamente alla realizzazione di fabbricati strumentali), nonché della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione (primaria e secondaria) sul valore dello stesso in comune commercio, che, pertanto, il valore di € 54,75 al mq. applicato dal Comune di Guidonia, di cui all’avviso di accertamento, andava ridimensionato, che, però, parimenti andava disapplicato anche il valoredi euro 7,82 al mq. indicato da una delibera della giunta comunale (non potendo l’intera area essere considerata semplicemente agricola), che appariva ragionevole ritenere equo calcolare il valore dell’area applicando il criterio di euro 25,00 al mq. (perché un siffatto criterio teneva conto del fatto che l’area era potenzialmente edificabile e limitatamente idonea alla realizzazione di fabbricati strumentali) e che l’Ufficio, nell’applicare l’eventuale sanzione, avrebbe dovuto tenere conto del principio espresso dalla Corte di cassazione secondo cui "quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo".

6. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Tre Esse Italia s.r.l. sulla base di un unico motivo. La Realizzazioni Edilizie Romane 82 s.a.s. ha resistito con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale fondato su un solo motivo. Il Comune di Guidonia Montecelio non ha svolto difese. Considerato che 1. Con l’unico motivo la ricorrente principale deduce la nullità della sentenza e/o del processo, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per violazione degli artt. 132, comma primo, n. 4 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. e 36, comma secondo, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, per aver la CTR reso una motivazione apparente.

2. Con l’unico motivo la ricorrente incidentale lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 5, commi 1 e 5, d.lgs. n. 504/1992, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., nonché l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stato oggetto di discussione tra le parti, in riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., per aver la CTR operato una erronea interpretazione dei criteri previsti per la determinazione del valore delle aree fabbricabili quale base imponibile ai fini del calcolo dell’imposta I.C.I., come riportati all’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992 e in contrasto con i principi espressi dalla stessa Corte di Cassazione nell’ordinanza di rinvio.

3. Preliminarmente va dato atto che il contribuente resistente ha depositato istanza di estinzione del giudizio per definizione della controversia ai sensi dell’art. 1, comma 198, legge 29 dicembre 2022, n. 197, corredata di domanda di definizione agevolata della lite per le annualità qui controverse, con attestazione dell’avvenuto versamento in un’unica soluzione delle somme dovute. Tanto premesso, ai sensi del comma 198 del ridetto art. 1 della legge n. 197 del 2022, nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo (come modificato dal d.l. 30 marzo 2003, convertito con modifiche nella legge n. 56 del 26 maggio 2023), presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti (come nel caso di specie) o della prima rata, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.

Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite.In ragione della definizione agevolata della controversia,non si ravvisano i presupposti processuali per imporre il pagamento del cd. doppio contributo, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura lato sensusanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (v. Cass., sez. 5, 7/12/2018, n. 31372; Cass., sez. 6-5, 7/6/2018, n. 14782).

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo ai sensi dell’art. 1