Cassation court dismisses tax appeal regarding sponsorization costs, rejecting proof reversal and evidence re-evaluation requests.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision denying deductions for non-existent sponsorization costs. The taxpayer argued that the appellate court incorrectly shifted the burden of proof and failed to consider photographic evidence of the activities. The court ruled that such arguments constitute an attempt to re-evaluate facts and evidence, which remains exclusively within the discretion of the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, para. 1, nos. 3 and 4 of the Civil Procedure Code; Art. 132, para. 2, no. 4 of the Civil Procedure Code; Art. 36, para. 2, no. 4 and Art. 61 of D.Lgs. 31/12/1992, no. 546: The court of cassation cannot substitute its own assessment of evidence or facts, nor can it re-evaluate the reasoning of the lower court on the existence of negative facts, as these fall within the exclusive domain of the judge of the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29200/2021R.G. proposto da: ONDEI s.r.l. ( C.F.: 01560580167 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa d a ll’avv. GIUSEPPE GALANTE (C.F. GLNTPP55M19A794H)e dall’Avv. ANTONINO PIACENTINI (C.F. PCNNNN54H17A794C)in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. EUGENIO CARPINELLI in Roma, Via Trionfale, 21 –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Oggetto: tributi– accertamento N.29200/21 R.G.
Est. F. D’Aquino Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 - c ontroricorrente – avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale della Lombardia, n. 2378/26/21, depositata in data 9 febbraio 2021 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28febbraio 2024 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino. RILEVATO CHE 1.La società contribuente ONDEI S.r.l. ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2014, con il quale – a seguito di verifica nei confronti di A.S.D.
ORATORIO VILLONGO e di istruttoria «a tavolino» – si di s conoscevano costi per operazioni oggettivamente inesistenti relative a quattro fatture di acquisto e si recuperavano maggiori IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni e accessori.
2. La CTP di Bergamo ha accolto il ricorso.
3. LaCTR della Lombardia, con sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello dell’Ufficio. Ha ritenuto il giudice di appello che le fatture di acquisto, aventi ad oggetto attività di sponsorizzazione, non corrispondessero ad attività realmente svolte, non risultando sufficienti la produzione delle magliette, né il contratto di sponsorizzazione, in quanto non vi è stata prova dello svolgimento di una attività di promozione dell’immagine del beneficiario, né vi fosse prova della contribuzione da parte del beneficiario del potenziale incremento creato all’attività commerciale dello sponsor.
4. Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a duemotivi, cui resiste con controricorso l’Ufficio . CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione «di norme di diritto (…) in riferimento alla vigente normativa tributaria», nella N.29200/21 R.G. Est. F. D’Aquino parte in cui il giudice di appello ha ritenuto non assolto da parte della contribuente l’onere della prova. Evidenzia parte ricorrente che il giudice di appello avrebbe invertito l’onere della prova, facendo carico alla parte contribuente di provare un fatto negativo, quale la non falsità delle fatture.
2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per motivazione incoerente, contraddittoria e apparente e, pertanto, inesistente, con violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., nonché degli artt. 36, comma 2, ln. 4 e 61 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Deduce parte ricorrente di avere prodotto ampia documentazione fotografica attestate l’effettivo svolgimento dell’attività di sponsorizzazione che il giudice di ap pello avrebbe erroneamente valutato o pretermesso. Osserva, peraltro, parte ricorrente come nelle more del deposito della sentenza di appello il procedimento penale a carico della legale rappresentante della società contribuente si sarebbe concluso con assoluzione con formula piena.
3. Entrambi i motivi sono inammissibili in quanto – in disparte l’omessa indicazione del parametro normativo in relazione al primo motivo –censure volte a comportare un diverso apprezzamento delle prove. Il ricorrentemira a una rivalutazione del ragionamento decisorio che ha portato il giudice del meritoa ritenere insussistenti le operazioni sottostanti le fatture di acquisto aventi ad oggetto attività di sponsorizzazione, miraalla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito (Cass., Sez. VI, 4 luglio 2017, n. 8758) e a un nuovo apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass., Sez.
I, 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., Sez. I, 14 gennaio 2019, n. 640; Cass., Sez. I, 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., Sez. V, 4 aprile 2013, n. 8315). N.29200/21 R.G. Est. F. D’Aquino 4. Il secondo motivo è, in ogni caso, infondato nella parte in cui deduce apparenza della motivazione, posto che tale vizio può essere censurato in sede di legittimità solo ove il vizio motivazionale trasmodi nella nullità della sentenza per apparenza della motivazione, ove il percorso logico seguito dal giudice di appello appaia incomprensibile (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053).
La sentenza, con motivazione succinta ma compiuta, ha considerato insufficiente la documentazione prodotta dal contribuente al fine di «dimostrare l’effettività dell a prestazione», nonché ritenendo omessa la prova che le competizioni sportive e gli eventi organizzato dall’associazione sportiva sponsorizzata abbiano contribuito « alla diffusione della conoscenza e della conoscibilità dello sponsor (…) con ciò recando un potenziale incremento della sua attività commerciale».
5. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 2.400,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a nor