Cassation court dismisses appeal regarding VAT credit offset in extraordinary administration proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Access Media S.p.A. against a regional tax commission decision. The company argued that a specific VAT credit should not be offset against its debt because it arose after the start of extraordinary administration, violating the principle of equal treatment of creditors. The court held that the tax credit's existence and usage were definitively established in prior proceedings, making a new assessment unnecessary for the current case. Consequently, the appeal was dismissed, and the company was ordered to pay litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 54 bis, Art. 74 bis D.P.R. n. 633/1972; The court cannot re-examine facts definitively established in prior proceedings regarding the existence and application of a VAT credit in extraordinary administration cases.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ere Rel. ORDINANZA sul ricorso 13184/2022proposto da: ACCESS MEDIA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Massimiliano Leonetti, PEC: segreteriagba@legal- mail.it, domiciliata presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente - proposto avverso la sentenza n.1354/8/2021della COMM.TRIB.REG. delVENETO, depositata l’8/ 11 /20 21 ;
Udita la relazione della causa svolta in data 14/9/2023 dal Consigliere PIERPAOLO GORI. Rilevato che: 1.La Commissione tributaria regionale del Veneto con sentenza n. 1354/8/2021 depositata l’8 / 11 /20 21 ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrateavverso la sentenza della Commissione tri- butaria provinciale di Padova n. 5 1 / 1 /201 2 , la quale ha a sua volta accolto il ricorso proposto dal la società Access Media S.p.a. annul- lando la cartella di pagamento n. 07720100008007484, recante l’iscrizione a ruolo conseguente al controllo automatizzato ex art.54 bis d.P.R. n.633/72 della dichiarazione fiscale per l'anno d'imposta 2006. 2.Avanti al giudice di prime cure la contribuente ha contestato la man- canza di motivazione della cartella, cui ha replicatol'Agenzia delle En- trate eccependoil proprio difetto di legittimazione passiva.
N el merito , l’Amministrazioneha controdedotto che, nel quadro VL della dichiara- zione presentata per l’anno 2005, il credito indicato è stato di euro 910.508,00, credito poi riportato nella maggior somma di euro 1.018.625,00 nel rigo eccedenza dallaprecedente dichiarazione , co- stituita d a l Modello Unico presentato per l'anno 2006. L’A genzia ha consequenzialmenterichiesto il pagamento della differenza rispetto al dichiarato, pari ad euro 108.117,00, oltre sanzionie interessi. 3.La C.T.P. ha accolto il ricorso introduttivo , ritenendo che il credito in contestazione spettasse alla contribuente per effetto della sentenza n. 18/04/2012, pronunciata dalla C.T.R. del Veneto in relazione agli anni di imposta 2004e 2005. 4.Il giudizio di appello è stato sospeso per pregiudizialità , in attesa della definizione da parte della Corte di cassazione del contenzioso vertentesui due anni di imposta suddetti.
Dall'anagrafe tributaria è anche emerso che la società è passatain amministrazione controllata , e la contribuente ha dichiara to ch e il commissario straordinario ha provvedutoa presentare il Mod. IVA, di cui all'art. 74 bis del D.P.R. 633/1972, esponendo leoperazioni e il debito IVA non versato, risul- tato emergente dalle operazioni effettuate nella frazione di anno an- tecedente alla dichiarazione di ammissione alla procedura di ammini- strazione straordinaria. Nei processi pregiudiziali riuniti il giudice di primo grado ha accolto parzialmente il ricorso societario per l'anno 2004 e harespinto il ricorso per l'anno 2005, mentre la CTR haaccolto l’appello della società, ritenendo che l'avvenuta presentazione del mo- dello 74 bis da parte del commissario ha fatto insorgere l'obbligo dell'Ufficio di insinuarsi al passivo nellaprocedura "concorsuale" aper- tasi in seguito all'ammissione della ricorrente allaprocedura di ammi- nistrazione straordinaria.
La decisionedella CTR , per la parte che qui interessa, tra l’altro ha statui to che « Il credito di imposta maturato relativo al mese di dicembre di euro 108.117,00 va riconosciuto all’Amministrazione straordinaria che correttamente lo ha utilizzato nel successivo anno 2005», etale sentenza è stata resa definitiva da questaCorte con la pronuncia n. 25897/2020 , la quale ha rigettato il ricorso per cassazione. 5.All’esito, il giudizio da cui scaturisce il presente ricorso è stato rias- sunto ela CTR ha acco lto l’appello dell’Ufficio statuendo:
« effettiva- mente la sentenza n. 18/4/2012 di questa C.T.R. ha riconosciuto va- lide leragioni di "Access Media spa" sull'obbligo per l'Amministrazione finanziaria diinsinuarsi al passivo della procedura e sull'applicabilità della normativa ex art. 74-bisdel d.P.R. 633/72, tuttavia, nel dispo- sitivo della sentenza il giudice d'appello ha puredato atto che il credito d'imposta maturato a dicembre 2004, pari a 108.117 euro è stato correttamente utilizzato dall'Amministrazione straordinaria della so- cietà nell'anno 2005 » . Conseguentemente, la CTR ha conclu so che, essendo già stato utilizzato nel 2005 il credito di 108.120 euro , questonon avrebbe potuto essere esposto anche nella dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2006 e,per l'effetto, ha conferma to la le- gittimità della cartella di pagamento per cui è causa. 6.La contribuente ricorre per cassazione per un unico motiv o, cui re- plica l’Agenzia con controricorso.
Considerato che: 7.Con un unico motivo la ricorrente - ai fini dell’art.360 primo comma n.3cod. proc. civ. – deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.54bis e 74 bis del d .P.R. n. 633 del 1972, in combinato disposto conl’art. 2 del d . l . n. 347 del 2003, dell’art. 52 della legge fallimen- tare,dell’art. 2741 c od . c iv . e del sotteso principio della par condicio creditorum con riferimento al la statuizione adottata dalla CTR lad- dove ritiene carente il presupposto per la spettanza del credito in ragionedel fatto che sarebbe già stato utilizzato a scomputo dell’ori- ginariodebito e , dunque , che fosse compensabile il debito originario dieuro 1.647.909, sorto nel periodo ante riore all’ apertura della pro- cedurae quindi retto dal principio della par condicio creditorum, e il credito di euro 108.117, sorto nella frazione successiva dell’anno 2004,regolato dalle ordinarie regole IVA. 8.Il motivo è inammissibile .
In primo luogo, va osservato che , a dif- ferenzada quanto ritiene la società nel corpo del motivo, la statui- zionedella CTR in punto di fatto , incentrata sull’applicazione del giu- dicato esterno derivante dalla sentenza pregiudiziale relativa agli annidi imposta 2004 e 2005, divenuta definitiva, non si pone in con- trastologico con il principio di diritto fissato da Cass. Sez. 5 - , Se n- tenzan.25897 del 16/11/2020 i n tema di IVA e la concorsualità dellaprocedura di amministrazione straordinaria, disciplinata dal d.l. n.347 del 2003, conv., con modif., in l. n. 39 del 2004, dal momento chesi collocano su piani diversi .
Un conto è il principio di diritto fis- satocon la sentenza da ultimo citata , pubblicata il 16.11.2020 e un altroè il fatto giu ri dico accertato dalla antecedente sentenza della CTRdel 14 febbraio 2012 n. 18/4/2012 , sentenza divenuta definitiva exart.324 cod. proc. civ. proprio per effetto di Cass. 25897/2020 che ha rigettato il ricorso per cassazione avverso la sentenza CTR 18/4/2012. 9.Ciò chiarito , indubbio il giudicato esterno discendente dalla sen- tenza n. 18/4/2012 , è consequenziale l’ accertamento fatt uale com- piutoa riguardo dalla CTR con la sentenza impugnata in questa sede , circail fatto che la parte del credito IVA oggetto della cartella di pa- gamentoalla base del presente processo è stato indicato nella dichia- razionereddituale della contr i buente, pari ad euro 108.120,00, ed è stato utilizzato nel 2005 , non pote ndo quindi essere ulteriormente riportatonei modelli di dichiarazione relativi ai successivi anni . 10.Non vi è spazio per un nuovo accertamento in sede di legittimità circal’esistenza del credito suddetto, ormai accertato in via definitiva nelprocesso pregiudiziale rispetto a quello presente e di cui la CTR hacorrettamente tenuto conto . 11.Dal rigetto del ricorso discende il regolamento delle spese di lite comeda dispositivo , secondo soccombenza.
P.Q.M.
LaCorte: rigettail ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite,liquidate in Euro 5.600,00 per compensi, oltre a spese prenotate adebito. Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo