Court dismisses taxpayer appeal claiming lack of defense rights due to missing prior judgment reference in tax notice.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Daniela Bisazza's appeal against a tax assessment notice issued following a first-instance court ruling. The taxpayer argued that the notice failed to cite the underlying judgment, allegedly violating her right to defense under tax law. The court held that referencing the prior act suffices for motivation and that the standard ministerial model does not require explicit citation of the specific judgment number.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212; Art. 17 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602: A tax payment notice following a definitive fiscal act is sufficiently motivated by a simple reference to that prior act, without the need to explicitly cite the specific judgment number.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17844/2021R.G. proposto da: BISAZZA DANIELA (C.F. BSZDNL60L56F158N), rappresentata e difesa dall'Avv. GIANFILIPPO CECCIO (C.F. CCCGFL69L12G234V ) i virtù di procura allegata al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. LUIGI RAGNO in Roma, C.so Vittorio Emanuele II n. 287, PEC –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001 ), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 Oggetto: tributi– cartella - motivazione N.17844/21 R.G.
Est. F. D’Aquino - c ontroricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionaledella Sicilia, n. 7338/02/20, depositata in data 14 dicembre 2020 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28febbraio 2024 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino. RILEVATO CHE 1.La contribuente BISAZZA DANIELA ha impugnato una cartella di pagamento,emessa a seguito di una sentenza del giudice tributario di primo grado che si era pronunciata su un ricorso in tema di sanzioni a termini dell’art. 16 d. lgs. 18 dicembre 1997, n 472.
La contribuente ha dedotto vizio di motivazione e ha contestato le modalità di calcolo delle sanzioni.
2. La CTP di Messina ha accolto il ricorso.
3. La CTR della Sicilia , con sentenza qui impugnata , ha accolto l’appello dell’Ufficio. Ha ritenuto il giudice di appello che, essendo la cartella emessa a seguito di sentenza di primo grado, non si sarebbe dovuta allegare alla cartella la sentenza da cui promanava la cartella e che, quanto alla motivazione, la cartella è redatta su modello ministerialee, nella specie, è stata correttamente motivata.
4. Propone ricorso per cassazione la contribuente , affidato a un unico motivo, cui resiste con controricorso l’Ufficio. CONSIDERATO CHE 1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 7 e 17 l. 27 luglio 2000, n. 212e 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la cartella fosse correttamente motivata. La ricorrente riproduce la cartella, dalla quale emerge l’emissione della stessa all’esito di sentenza di primo grado emessa nel giudizio di impugnazione di un atto di irrogazione di sanzioniRJECO0101945/2020, senza indicazione della N.17844/21 R.G. Est. F. D’Aquino sentenza, nonché senza allegazione della stessa, ciò precludendo il diritto di difesa del contribuente.
2. Il ricorso è infondato, posto che l a cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e de gli accessori , è congruamente motivata attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 l. n. 212/2000, essendo un più pregnante obbligo di motivazione imposto solo ove la cartella costituiscail primo atto riguardante la (Cass., Sez. U., 14 luglio 2022, n. 22281). Essendo la cartella (come accertatodal giudice di appello) stata emessa a seguito di riscossione frazionata e art. 68 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, era sufficiente ai fini dell’obbligo di motivazione il riferimento al giudizio a seguito del quale la cartella era stata emessa. Giudizio, peraltro, chiaramente evincibile anche in relazione all’originario atto di irrogazione delle sanzioni indicato nella cartella, il cui giudizio il ricorrente non poteva ignorare per essere parte di quel giudizio.
3. In ogni caso, come ha correttamente enunciato il giudice di appello, la cartella di pagamento viene emessa – anche ai fini del rispetto degli standard di motivazione - secondo un modello ministeriale, che prevede solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (Cass., Sez. V, 27 ottobre 2021, n. 30410; Cass., Sez. V, 4 dicembre 2019, n. 31605; Cass., Sez. V, 5 dicembre 2014, n. 25773).
4. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese processuali regolate dalla soccombenza, liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore del N.17844/21 R.G. Est. F. D’Aquino controricorrente, che liquida in complessivi € 1 . 5 00,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisde