Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal withdrawn and extinguished the proceedings because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing the Municipality of Viterbo, did not respond to the court's proposal for case definition, while the respondents, the Ricci and Coco family members, argued for the dismissal of their appeal. The court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the right to appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for case definition within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2036/2023 R.G. proposto da : COMUNE DI VITERBO, elettivamente domiciliato in VITERBO VIA CAMPO SCOLASTICO 4, presso lo studio dell’avvocato PALA GESUALDO ANTONIO (PLAGLD48H04F975N) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro RICCI ALBERTO, RICCI PAOLO, COCO SOFIA, elettivamente domiciliati in VITERBO GUGLIELMO MARCONI 20, presso lo studio dell’avvocato PAPALIA TIZIANA (PPLTZN67R67E625I) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n.3123/2022 depositata il 05/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Co