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Ordinanza — n. 6288/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to res judicata extinguishing the subject matter of the dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6288/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the proceedings extinguished because the underlying judgment had become final and binding. The appellant banks argued for revocation of a prior cassation order, but the respondent tax agency contended that the original appeal was already fully satisfied. The court ruled that the final judgment on the merits removed any remaining interest in the current appeal.

Regesto Legislator

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Art. 100 c.p.c.; The extinction of proceedings occurs when the subject matter of the dispute ceases to exist due to the final judgment on the merits, thereby eliminating the interest in acting.

Parole chiave

Generato dall'IA
cessata materia del contendere passaggio in giudicato estinzione del giudizio interesse ad agire rinvio al giudice di secondo grado impugnabilità della decisione di rinvio domanda di revisione azione revocatoria fallimentare

Disposizioni normative citate

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Art. 100 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, 24 gennaio 2019, n. 2010
(Cass., Sez. 5, 24 gennaio 2019, n. 2010), con compensazione delle spese processuali tra le parti.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12904/2022 R.G. proposto da: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., BNP PARIBAS SA, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA ENRICO TAZZOLI, presso lo studio dell’avvocato ESCALAR GABRIELE (SCLGRL62E12H501R), che le rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 35442/2021, depositata il 19/11/2021, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024 dal Consigliere FRANCESCA PICARDI.

RILEVATO CHE 1.La presente causa ha ad oggetto la revocazione dell’ordinanza di questa Corte, Sez. 5, n. 35442 del 2021, con cui la sentenza impugnata è stata cassata in relazione al secondo motivo accolto, con rinvio al giudice di secondo grado. 2.In corso di causa è pervenuta istanza di cessazione della materia del contendere delle ricorrenti, che hanno riferito essere intanto intervenuta e passata in giudicato la sentenza del giudice del rinvio di accoglimento del ricorso originario ed annullamento degli avvisi di liquidazione impugnati – sentenza, pertanto, pienamente satisfattiva della pretesa azionata. 3.La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del 29 febbraio 2024.

CONSIDERATO CHE Il passaggio in giudicato della sentenza emessa nel giudizio di rinvio, con cui è stato definitivamente annullato l’atto impugnato, ha determinato il sopravvenire venire meno dell’interesse alla decisione della presente impugnazione, sicché va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse ad agire, richiesto dall'art.100 c.p.c. (Cass., Sez. 5, 24 gennaio 2019, n. 2010), con compensazione delle spese processuali tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese processuali tr