Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Coassin Luisa, filed a decree against the Comune di Rio, but remained silent after the court proposed a settlement. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5936/2023 R.G. proposto da : COASSIN LUISA, elettivamente domiciliato in PALERMO VIA MESSINA, 7/D, presso lo studio dell’avvocato MICELI FRANCESCO (MCLFNC75S24G273R) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI RIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIULIA DI GALLESE 6, presso lo studio dell’avvocato DE MARCO FILADELFO (DMRFDL71B23H686S) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BRUGIONI NICOLA (BRGNCL65P02G912S) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. FIRENZE n.1003/2022 depositata il 07/09/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. C