Italian court dismisses tax dispute case after parties reach settlement and both agree to withdraw.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the tax dispute between the municipality and the agricultural company extinguished following a mutual settlement agreement. Both parties formally renounced the litigation, with the plaintiff withdrawing the appeal and the defendant accepting this withdrawal. Consequently, the court ordered the complete compensation of litigation costs in accordance with civil procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 cod. proc. civ.; When parties reach a settlement and one party renounces the appeal while the other accepts, the judgment is extinguished with full compensation of litigation costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20121/2017 R.G. proposto da: COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo studio dell’avvocato PALERMO GIANFRANCO (PLRGFR40S04H501E) e rappresentato e difeso dall'avvocato FINETTI FABIO (FNTFBA67T06I726I) -ricorrente- contro SOCIETA' AGRICOLA DIEVOLE SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLLALTO SABINO 60, presso lo studio dell’avvocato CEFALI' MARIA TERESA e rappresentat a e difes a dall'avvocato LAGHI ANDREA (LGHNDR69T03I726V) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
TOSCANA n. 936/2017 depositata il 10/04/2017, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024 dal Consigliere FRANCESCA PICARDI. RILEVATO CHE 1.Il giudizio ha ad oggetto l’avviso di accertamento i.c.i. per l’annualità 2010, emesso dal Comune nei confronti della contribuente. 2.In corso di causa le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo transattivo e conseguentemente il ricorrente ha rinunciato al giudizio e la controricorrente ha accettato la rinuncia. CONSIDERATO CHE 1.Deve, dunque, dichiararsi l’estinzione del giudizio con integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 391 cod.proc.civ., integrando la istanza presentata una rinuncia al ricorso, da parte della ricorrente, a cui la controparte ha aderito.
2. In conclusione il presente giudizio va dichiarato estinto. Le spese devono essere integralmente compensate ai sensi dell’art. 391, ultimo comma, cod.proc.civ.
P.Q.M.
La Corte: dichiara estinto il giudizio; dichiara integralmente compensate le spese di