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Ordinanza — n. 6240/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal regarding VAT deduction denial and necessary joinder of partners.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6240/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected the appeal filed by Bianchi S.r.l. and its shareholder against a regional tax commission's decision denying VAT deductions and disallowing costs. The court found the first ground of appeal inadmissible due to lack of specificity and because the alleged 'inductive methodology' was not actually cited in the contested judgment. Furthermore, the second ground was dismissed as it sought to challenge a factual assessment made in the first instance, which had already been properly notified to the taxpayer. Consequently, the appeal was dismissed, and the taxpayers were ordered to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, nos. 3 and 4, c.p.c.; The Court of Cassation holds that an appeal ground is inadmissible if it lacks specificity or if it attempts to challenge a factual finding made in the first instance rather than a legal error in the second instance.

Parole chiave

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Italian tax law VAT deduction denial necessary joinder of partners inductive methodology admissibility of appeal grounds first instance facts taxpayer notification sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, nos. 3 and 4, c.p.c.
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 109, para. 4, lett. b), D.P.R. 917/1986
Art. 112, c.p.c.
civ., nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod.
Art. 10 and 7, D.Lgs. 546/1992
e dell’art. 10 e 7, commi 1 e 4 d.lgs.
Art. 13, para. 1-quater, D.P.R. 115/2002
art. 112 cod. proc. civ
civ., nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. V, 12 dicembre 2018, n. 32127
Nel qual caso, l’avviso di accertamento è legittimo ove il processo verbale di constatazione ivi richiamato faccia a propria volta riferimento a documenti in possesso o comunque conosciuti o agevolmente conoscibili dal contribuente (Cass., Sez. V, 12 dicembre 2018, n. 32127).
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29183/2021R.G. proposto da: BIANCHI s.r.l. ( C.F.: 05171300964 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, BIANCHI SILVANO (C.F. BNCSVN52D07A164J), rappresentat i e difes i d a ll’avv. PIETRO PORCIANI (C.F. PRCPTR61H09L219H ) e dall’Avv. PASQUALE CITRO (C.F. CTRPQL55B21L328T) in virtù di procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. STEFANO TRALDI in Roma, Piazzale delle Belle Arti, 3 –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Oggetto: tributi– N.29183/21 R.G.

Est. F. D’Aquino Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 - c ontroricorrente – avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale della Lombardia, n. 1447/01/21, depositata in data 14 aprile 2021 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28febbraio 2024 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino. RILEVATO CHE 1. La società contribuente BIANCHI S.r.l. , esercente l’attività di costruzione di edifici residenziali e non residenziali, ha impugnato quattro avvisi di accertamento, relativi ai periodi di imposta 2013, 2014, 2015, 2016 con cui – a seguito di verifica e PVC – si disconoscevano costi per operazioni oggettivamente inesistenti e la relativa detrazione IVA, recuperandosi a tassazione i maggiori redditi ai finiIRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni e accessori.

2. La CTP di Milano ha rigettato i ricorsi riuniti.

3. Dalla sentenza emerge che il socio BIANCHI SILVANO ha impugnato due avvisi relativi al maggior reddito da partecipazione, ricorsi rigettati dalla CTP di Como.

4. La CTR della Lombardia , con sentenza qui impugnata , ha rigettato gli appelli riuniti dei contribuenti, ritenendo fondata la pretesa impositiva e ritenendo che nella specie, trattandosi di società a ristretta base, non sussiste litisconsorzio necessario tra società e soci.

5. Propongono ricorso per cassazione i contribuenti, affidato a due motivi e ulteriormente illustrato da memoria , cui resiste con controricorso l’Ufficio. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 109, quarto comma, lett.

b) d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e N.29183/21 R.G. Est. F. D’Aquino 53 Cost.Osservano i ricorrenti che l’accertamento era stato condotto con metodologia induttiva e non teneva conto dei costi e della loro deduzione ai fini delle imposte dirette e per il reddito da partecipazione del socio Bianchi Silvano.

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 10 e 7, commi 1 e 4 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per non avere il giudice di appello censurato l’omessa allegazione all’atto impositivo delle dichiarazioni di terzo, dalle quali erano promanati il PVC e gli avvisi impugnati.

3. Va preliminarmente rilevato che il giudice di appello ha accertato, con statuizione non oggetto di impugnazione, che non sussiste litisconsorzio necessario tra società e socio («nel giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento emesso nei confronti di socio di società di capitali, avente ad oggetto il maggior reddito da partecipazione derivante dalla presunzione di distribuzione dei maggiori utili accertati a carico della società partecipata, non sussiste litisconsorzio necessario con la società»).

4. Il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità, perché –in disparte la circostanza per cui non emerge in alcun modo che gli accertamenti in oggetto fossero condotti con metodologia induttiva («globalmente induttivo») – la censura secondo cui l’accertamento in oggetto non tenesse conto dei costi e della loro deduzione ai fini delle imposte dirette non risulta tracciata nella sentenza impugnata, per cui deve ritenersi censura nuova.

5. La censura si rivela ulteriormente inammissibile, in quanto estranea alla ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha ritenuto indeducibili alcune componenti negative di reddito in quanto costi afferenti fatture oggettivamente inesistenti, anziché sussistente un accertamento di maggiori ricavi con metodologia induttiva. N.29183/21 R.G. Est. F. D’Aquino 6. Il secondo motivo –in disparte il difetto di specificità per essere stata omessa la trascrizione dell’atto impugnato – è inammissibile in quanto il ricorrente intende contrastare un accertamento in fatto compiuto sin dal primo grado di giudizio, dove è stato accertato –come risulta dalla trascrizione della sentenza di primo grado operata dal controricorrente –che il PVC fosse corredato degli allegati ( Sent.

CTP trascritta a pag. 3 del controricorso: «Contrariamente all'assunto di parte ricorrente, il PVC in contestazione risulta esserle stato notificato, corredato della documentazione cola indicata e sottoscritto dal rappresentante: a pagina 36 del PVC è riportato che l'atto si compone di 36 fogli e 13 allegati, redatto in tre esemplari uno dei quali consegnato alla parte»).

7. In ogni caso il motivo si rivela infondato, in considerazione che sin dal primo grado di giudizio (come indicato al superiore punto) era stato accertato che parte contribuente fosse stata resa edotta del contenuto della pretesa tributaria, con statuizione confermata dal giudice di appello, in conformità all’ulteriore circostanza (emergente dal PVC, trascritto a pag. 19 del controricorso) che al contribuente fosse stato consegnato il PVC corredato degli allegati («il presente atto, che si compone di n. 36 fogli e n. 13 allegati, viene redatto in tre esemplari di cui:

1. uno viene consegnato alla parte»). Nel qual caso, l’avviso di accertamento è legittimo ove il processo verbale di constatazione ivi richiamato faccia a propria volta riferimento a documenti in possesso o comunque conosciuti o agevolmente conoscibili dal contribuente (Cass., Sez. V, 12 dicembre 2018, n. 32127).

8. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate processuali dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato. P. Q. M. N.29183/21 R.G. Est. F. D’Aquino La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 5.800,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per i