Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 6224/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court orders integration of contradiction for tax appeal due to missing proof of service.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 6224/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court ordered the integration of the contradiction against the taxpayer because the appellant failed to prove the receipt of the appeal notice. While the Regional Court deemed the taxpayer irrecoverable based on a relative irrecoverability finding, the Supreme Court noted the lack of a return receipt for the postal service notification. Consequently, the court ruled that the procedural defect required the appointment of a substitute to ensure the taxpayer's right to be heard before the appeal could proceed.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 143 c.p.c.; Art. 331 c.p.c.: In cases where notification to a specific defendant remains ineffective due to lack of proof of receipt, the judge must order the integration of the contradiction rather than declaring the appeal inadmissible, to uphold the principle of a fair trial.

Parole chiave

Generato dall'IA
integration of contradiction irrecoverability relative proof of service tax appeal procedure postal notification substitute appointment fair trial principle rimborso dei contributi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 143 cod. proc. civ.
Art. 140 cod. proc. civ.
e non ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ.; -contro tale sentenza propone ricorso Equitalia Servizi Riscossione s.p.a.
Art. 360 cod. proc. civ.
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 112 cod. proc. civ.
3),deduce violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per aver il giudice pronunciato per la sussistenza di irreperibilità relativain contrasto con la accertata irreperibilità assoluta ritenuta dal giudice di prime cure senza che vi fosse appello sul punto.
Art. 331 cod. proc. civ.
Art. 111 cod. proc. civ.
civ., in ossequio al principio del giusto processo in ordine alla regolare costituzione del contraddittorio exart. 111 cod.
Art. 149 cod. proc. civ.
In primo luogo,la produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 cod.
Art. 379 cod. proc. civ.
Ne consegue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 cod.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell'art.
Art. 372 cod. proc. civ.
civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell'art. 372, secondo comma, cod.
Art. 26 D.P.R. n. 602/1973
3, laricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 26 d.P.R.n.
Art. 60 D.P.R. n. 600/1973
602 del 1973, dell’art. 60, primo comma, lett.
L. n. 53/1994

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. U., 11/06/2010, n. 14124
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.18523/2016 R.G. proposto da : EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE S.P.A., in persona del l.r.p.t., rappresentatae difesa dall’avv. Stefania di Stefani , in forza di procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliatain Roma alla via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 19; -ricorrente - contro IRTI MAURIZIO - intimat o – nonché AGENZIA DELLE ENTRATE - resistente - Ordinanza interlocutoria per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio n. 3506/2015 depositata in data 16/06/2015, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2024 dal relatore consigliere Federico Lume.

Rilevato che -la CTR del Lazio rigettava l’appello di Equitalia Sud s.p.a. contro la sentenza della CTP di Roma che aveva accolto il ricorso di Maurizio Irti contro l’intimazione di pagamento, emessa in relazione a crediti Irpef e contributi al SSNper l’anno di imposta 1995; evidenziava che la concessionaria per la riscossione non aveva prodotto la copia della ricevuta di ritorno attestante l’avvenuta comunicazione del deposito della cartella presso la casa comunale; e che, ove mai si ritenesse che il contribuente era irreperibile, circostanza smentita dalla ricezione dell’appello al medesimo indirizzo, la notifica andava rinnovata ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ. e non ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ.; -contro tale sentenza propone ricorso Equitalia Servizi Riscossione s.p.a. (succeduta a Equitalia Sud s.p.a.) in base a tre motivi , cui ha fatto seguito memoria; -non ha svolto attività difensiva Maurizio Irti; -l’Agenzia delle entrate ha depositato atto di costituzione al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione; -il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio del 22/02/2024.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, laricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 26 d.P.R.n. 602 del 1973, dell’art. 60, primo comma, lett.

e) d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 143 cod. proc. civ.,avendo errato la CTR nel ritenere necessario nel caso di specie, ove la notifica era stata effettuata per irreperibilità assoluta, un adempimento, la spedizione della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale, previsto per la diversa ipotesi della notifica in caso di irreperibilità relativa. Col secondo motivo,proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3),deduce violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per aver il giudice pronunciato per la sussistenza di irreperibilità relativain contrasto con la accertata irreperibilità assoluta ritenuta dal giudice di prime cure senza che vi fosse appello sul punto.

Con terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto, nell’affermare che la circostanza della irreperibilità del destinatario era smentita dalla notifica dell’atto di appello, ha omesso di rilevare che l’appello era stato notificato a via Buozzi 47 laddove la notifica era stata tentata a via Buozzi 87. 3.Con la memoria la ricorrente ha allegato e provato la morte del contribuente deducendo il venir meno dell’interesse al ricorso , deduzione generica e che non può essere considerata pertanto come rinuncia.

Dall’esame degli atti emerge la prova del comp letamento della notifica solo all’Agenzia delle entrate e non al contribuente, mancando l’avviso di ricevimento della raccomandata indirizzata a quest’ultimo (la notifica è stata effettuata ai sensi della l. n. 53 del 1994 a mezzo del servizio postale). Occorre fare applicazione dei seguenti principi. In primo luogo,la produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio.

Ne consegue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell'art. 372, secondo comma, cod. proc. civ., pena la inammissibilità. E però, nel caso di cause inscindibili, qualora l'impugnazione risulti proposta nei confronti di tutti i legittimati passivi, nel senso che l'appellante (o il ricorrente) li abbia correttamente individuati e indicati come destinatari dell'impugnazione medesima, ma poi, in relazione ad uno o ad alcuni di essi, la notificazione sia rimasta comunque inefficace (omessa o inesistente), o non ne venga dimostrato il perfezionamento -come nella fattispecie di notifica a mezzo posta, in caso di mancata produzione dell'avviso di ricevimento-deve trovare applicazione l'art.331 cod. proc. civ., in ossequio al principio del giusto processo in ordine alla regolare costituzione del contraddittorio exart. 111 cod. proc. civ., da ritenersi prevalente, di regola, rispetto al principio della ragionevole durata del processo, e pertanto il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio, e non può dichiarare inammissibile l'impugnazione (Cass.,Sez.

U., 11/06/2010, n. 14124). Quindi occorre disporre l’ integrazione del contraddittorio nei confronti del contribuente.

P.Q.M.

ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti della parte contribuente entro il t