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Decreto — n. 6217/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed; procedural extinction due to failure to join simplified settlement agreement.

Numero d'incarto Decreto — n. 6217/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to formally join the simplified settlement agreement offered by the opposing party. Although the appellant initially renounced the appeal, the court found no evidence that the simplified procedure was actually adopted or that the opposing party consented to the withdrawal. Consequently, the judgment ordered the appellant to pay the procedural costs of Euro 1,300.00.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; The cassation appeal is extinguished if the appellant fails to adhere to the simplified settlement agreement within the prescribed time limits, resulting in the dismissal of the proceedings and the award of costs to the appellant.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal extinction simplified settlement agreement procedural costs award failure to join settlement art. 391 civil procedure code

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ

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Testo completo

ricorso n. 7871/2022proposto da: RIZZINI SARA, in proprio e nella qualità dilegale rappresentante della S.A.F di RIZZINI SARA, rappresentata e difesa dall’avv. Gennaro Colangelo; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttorepro tempore , elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, n. 3275/26/2021, depositata il 14settembre 2021. Visto l’atto depositato in cancelleria il 7 aprile 2023con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di voler aderire alla definizione agevolata dei carichi pendenti; considerato che si deve provvedere sulle spese,non risultando effettivamente avvenuta ladefinizione anzidetta né avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro1.300,00, oltre spese prenotate a debito. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 01/03/2024 Il Pr