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Ordinanza — n. 6215/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency's appeal, ruling tax relief does not imply acquiescence to first-instance judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6215/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a regional tax commission decision that dismissed the case due to alleged acquiescence. The agency argued that issuing a tax relief order after a favorable first-instance judgment constituted tacit acceptance of that judgment. The court ruled that such relief is merely an executive measure to avoid enforcement costs and does not legally equate to acquiescence or the cessation of the dispute.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 4 c.p.c.; Art. 329 c.p.c.; Art. 46 D.Lgs. 31/1992: Tax relief granted following a favorable first-instance judgment does not constitute tacit acquiescence or cessation of the dispute.

Parole chiave

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tax relief acquiescence cessation of dispute tax administration first instance judgment executive measure tacit acceptance esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 4 c.p.c.
Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 329 c.p.c.
Art. 46 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. V, 20 agosto 2021, n. 23186
Cass., Sez. VI, 16 luglio 2019, n. 18976
23186; Cass., Sez. VI, 16 luglio 2019, n. 18976; Cass., Sez.
Cass., Sez. V, 1° aprile 2016, n. 6334
18976; Cass., Sez. V, 1° aprile 2016, n. 6334).
Cass., Sez. U., 22 aprile 2013, n. 9687
Cass., Sez. II, 22 marzo 2018, n. 7181
9687; Cass., Sez. II, 22 marzo 2018, n. 7181).
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32291/2021R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro ISTITUTO COLLAUDI VERIFICHE RICERCHE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore - intimato – avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale della Calabria, n. 1573/04/21, depositata in data 12 maggio 2021 Oggetto: tributi – sgravio – acquiescenza - esclusione N.32291/21 R.G. Est. F. D’Aquino Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28febbraio 2024 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino. RILEVATO CHE 1. La società contribuente ISTITUTO COLLAUDI VERIFICHE RICERCHE S.r.l. ha impugnato una cartella di pagamento, relativa a tributi del periodo di imposta 2012 (IRES e IVA), emessa a seguito della decadenza del contribuente dal beneficio della rateazione.

2. La CTP di Cosenza ha accolto il ricorso;

3. LaCTR della Calabria , con sentenza qui impugnata , ha ritenuto cessata la materia del contendere per essere stato emesso «provvedimento di sgravio del ruolo dicui alla cartella impugnata».

4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio , affidato a un unico motivo; il contribuente intimato non si è costituito in giudizio. CONSIDERATO CHE 1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.329 cod. proc. civ. e dell’art. 46 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che lo sgravio sia stato disposto a seguito della rinuncia alla pretesa erariale. Osserva, in particolare, che lo sgravio sia stato disposto dall’Ufficio quale effetto della sentenza di primo grado favorevole alla società contribuente, al fine di dare ad essa esecuzione, ma non comporta rinuncia alla pretesa erariale, non potendo tale comportamento comportare acquiescenza alla sentenza medesima. Diversamente, prosegue il ricorrente, la cessazione della materia del contendere si sarebbe potuta predicare solo in caso di annullamento totale del ruolo.

2. Il ricorso è fondato.Nel processo tributario lo sgravio del ruolo, disposto dopo la sentenza di primo grado favorevole al contribuente, non comporta acquiescenza alla sentenza medesima e non è preclusiva, quindi , dell a relativa impugnazione, trattandosi di un N.32291/21 R.G. Est. F. D’Aquino comportamento che può essere fondato anche sulla mera volontà dell’ufficio di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione, senza che assuma rilievo l'esistenza o meno di atti prodromici all'atto impugnato né che tale condotta evidenzi la cessazione della materia del contendere(Cass., Sez. V, 20 agosto 2021, n. 23186; Cass., Sez. VI, 16 luglio 2019, n. 18976; Cass., Sez. V, 1° aprile 2016, n. 6334).

3. Diversamente, l'acquiescenza tacita alla sentenza impugnata, con conseguente sopravvenuta carenza d'interesse della parte all'impugnazione, consiste nell'accettazione della decisione, derivante dal compimento di atti dai quali emerga, in maniera precisa ed inequivoca, il suo proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, quando risulti che gli atti compiuti siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione (Cass., Sez. U., 22 aprile 2013, n. 9687; Cass., Sez. II, 22 marzo 2018, n. 7181). Detta acquiescenza non può essere desunta da un comportamento, come quello di sgravare il ruolo per effetto della ottemperanza alla decisione giurisdizionale di merito che sia risultata sfavorevole all’Ufficio, sgravio che può essere indirizzato a evitare ulteriori spese esecutiveper l’ufficio medesimo.

La sentenza impugnata, nella parte in cui ha desunto dal mero sgravio del ruolo l'esistenza dei presupposti dell'acquiescenza tacita dell'Ufficio alla sentenza di primo gradoe della cessazione della materia del contendere, non ha fatto buon governo di tali principi.

4. In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata con rinvio per verificare i presupposti che hanno dato luogo allo sgravio e per l’esame del merito, nonché per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. N.32291/21 R.G. Est. F. D’Aquino LaCorte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spe