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Ordinanza — n. 6207/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal regarding missing trader fraud where lower courts properly applied burden of proof rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6207/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal by Predieri Metalli S.r.l. against a tax commission ruling regarding missing trader fraud. The lower courts correctly applied the burden of proof distribution rules to find that the taxpayer failed to demonstrate the existence of the alleged operations. The court upheld the decision because the taxpayer did not prove the factual basis differed between the first and second instance judgments.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c., n. 4; Art. 132 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if the lower court's decision is based on the same factual grounds as the previous judgment, and the burden of proof distribution rules are correctly applied to the specific case facts.

Parole chiave

Generato dall'IA
missing trader fraud burden of proof distribution tax fraud cassation inadmissibility carousel fraud tax appeal dismissal procedural nullity indagine per frode iva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.c., n. 4
n.149/2022,ha comportato il collocamento all’interno dell’art. 360 cod.proc.
Art. 132 c.p.c.
civ., denuncia la nullità della sentenza per violazionedell’art. 132 comma 1 n.
Art. 1 c.p.c. 2
2006/112 e dell'art. 19, d.P.R.
Art. 36 d.lgs. n. 546/92
n.149/2022,ha comportato il collocamento all’interno dell’art. 360 cod.proc.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
art. 408 c.p
In tema di processo tributario , il provvedimento di archivia- zionepronunciato in sede penale ex art. 408 c.p.p.
art. 654 c.p
art. 2697 cod. civ
– lamenta la violazione e falsa applica- zionedell'art. 2697 cod. civ., nonché violazione degli artt.
art. 348 - ter cod. proc. civ
Infatti, l’abrogazione dell’art. 348 - ter cod. proc. civ., già prevista dalla leggedelega n.206/2021 attuata per quanto qui interessa dal d.lgs.
art. 360 cod.proc. civ
n.149/2022,ha comportato il collocamento all’interno dell’art. 360 cod.proc. civ.
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Ordinanza — n. 6221/2024 — snciv
Cassation court dismisses appeal on VAT fraud, upholding lower court's finding of missing trader scheme.
Ordinanza — n. 6216/2024 — snciv
Cassation court dismisses appeal on missing trader fraud where evidence of fraud was fully proven at lower courts.
Ordinanza — n. 6169/2024 — snciv
Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of examination of a decisive fact regarding tax fraud. The court rejects the claim that the lower court failed to address a crucial issue. The decision upholds the lower court's finding on the missing trader fraud scheme. The ruling confirms that the appeal was inadmissible because the decisive fact was already examined. The court found no error in the lower court's reasoning regarding the tax fraud. The decision emphasizes the importance of addressing all decisive facts in tax proceedings. The court ruled that the appeal was inadmissible for non-examination of a decisive fact. The lower court's decision on the tax fraud scheme is upheld by the cassation court. The appeal is dismissed because the decisive fact was properly examined in the lower court. The court confirms the lower court's finding on the missing trader fraud scheme.
Ordinanza — n. 6190/2024 — snciv
Cassation court dismisses VAT appeal regarding missing trader fraud where criminal acquittal did not preclude tax liability.
Ordinanza — n. 28087/2022 — snciv
Cassation annuls tax court decision for failing to analyze VAT fraud scheme and criminal evidence.

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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 22979/2020 R.G. proposto da PREDIERIMETALLI S.R.L. IN FALLIMENTO, in persona del legale rap- presentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Benedetto Santacroce( PEC : b.santacroce@pec. s tudiosantacroce.eu ), elettiva- mentedomiciliata presso lo s tudio legale tributario Santacroce As- sociatiin Roma, via Giambattista Vico n. 22 ; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con do- micilioeletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

Oggetto:IVA – operazioni soggettivamenteinesi- stenti –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna, n. 2191 /1/201 9 depositata il 26 novembre 2019,non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 25 gennaio 2024 dalconsigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia - Romagnaè stato rigettato l’appello proposto da Predieri Metalli S.r.l. , orain fallimento, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provincialedi Bologna n. 413/15/2015 avente ad oggetto l’avviso di accertamentoIVA per l’anno di imposta 2007, emesso nei confronti dellacontribuente, per operazioni soggettivamente inesistenti poste in essere con fornitori per far figurare operazioni di importazione comeintracomunitaria.

2. In particolare, i l controllo fiscale a carico della contribuente ha contestato il suo coinvolgimento all'interno della frode carosello qualeinterponente, a fronte di società in funzione di missing trader riconducibilial sig. Roland Ferrayé e, in particolare, la N.G.R. S.r.l., laM.S.E. S.r.l. e la Koergel S.r.l. .

3. Il giudice di prime cure ha dismesso il ricorso introduttivo valu- tandole risultanze processuali alla stregua del criterio di ripartizione dell'oneredella prova in materia di operazioni soggettivamente ine- sistentie detrazione dell’imposta armonizzata . 4.Il giudice d’appello ha confermato la decisione di primo grado ri- chiamando ampiamente la giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte di Giustizia in materia di operazioni soggettivamente inesistenti. 5.Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione la PredieriMetalli S.r.l. in fallimento , affidato a d otto motivi, cui replica l’Agenziacon controricorso.Consideratoche: 6.Con i l primo motivo di ricorso, ai fini dell’art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ., la ricorrente richiede la declaratoria di nullità dellasentenza per violazione degli artt. 1 comma 2 e 36 del d.lgs. n.546/92, 132 comma 1 n. 4 cod. proc. civ. , 118 disp. att. cod. proc. civ. per apparente motivazione della sentenza impugnata , avendoserbato l’assoluto silenzio:

1) sul contenuto dell'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio limitandosi ad affermare che si trattava di un accertamento adottato a seguito ad una verifica e relativo a presunte operazioni soggettivamente inesistenti per ac- quistiintercorsi con società presunte interposte;

2) sul contenuto delricorso di primo grado e sulle difese dell'Ufficio;

3) sul contenuto dellasentenza di primo grado;

4) sul contenuto dell'appello dell'Uf- ficioe sulle difese del contribuente. 7.Il motivo è infondato. S e è vero che in sentenza lo svolgimento delfatto è assai succinto, nella parte in diritto vengono recuperati sufficienti elementi circa l’oggetto delle riprese, il contenuto delle difesedelle parti ( anche in primo grado ) , i contenuti della decisione diprimo grado, e il compendio è tale da raggiungere il minimo co- stituzionale.

8. Nel secondo motivo, la ricorrente prospetta, in relazione all’art.360primo comma n.3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2e 20 del d. l gs. n. 74/2000, 654 c.p.p., 24, 32 e 58 d.lgs.546 del 1992. 9.La censura è infondata. 9.1. In tema di processo tributario , il provvedimento di archivia- zionepronunciato in sede penale ex art. 408 c.p.p. non impedisce chelo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualifi- catodal giudice tributario , poiché, a differenza della sentenza pro- nunciataall'esito del dibattimento, detto decreto ha per presuppo- sto la mancanza di un processo e non dà luogo ad alcuna preclu- sione,non rientrando nemmeno tra i provvedimenti dotati di auto- rità di cosa giudicata giusta il disposto dell'art. 654 c.p.p. (Cass.

Sez.5 - , Ordinanza n. 16649 del 04/08/2020). Egualmente,la sentenza penale irrevocabile di assoluzione, emessa conla formula “perché il fatto non sussiste”, non assume automa- ticamenteefficacia di giudicato nel processo tributario. Pertanto, se ifatti ritenuti rilevanti in sede penale sono gli stessi per i quali l'Am- ministrazionefinanziaria ha promosso l 'accertamento nei confronti delcontribuente, la sentenza penale può essere valutata come fonte diprova dal giudice tributario che ne verifica la rilevanza nell'ambito delcontenzioso tributario in esame, sulla base della consolidata giu- risprudenza di Cassazione (ordinanza n. 17258 del 27/06/2019 e sentenzenn. 10578 del 22/5/2015 e 5720 del 12/3/2007). 9.2.La CTR ha correttamente preso in considerazione a pag.3 della sentenzail fatto che il legale rappresentante pro tempore della so- cietàè stato assolto con la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n.388/15 perché il fatto non costituisce reato e, nella autonomia valutativapropria della distinzione tra il processo tributario e quello penale,non ha ritenuto il fatto decisivo, com’era sua facoltà fare.

10. Con il terzo motivo la ricorrente - ai fini dell’art.360 primo comman.3 cod. proc. civ. – lamenta la violazione e falsa applica- zionedell'art. 2697 cod. civ., nonché violazione degli artt. 167 e ss. dellaDirettiva n. 2006/112 e dell'art. 19, d.P.R. 600/1973, per aver la CTR fatto malgoverno dei principi di diritto enunciati dalla giuri- sprudenzainterna e comunitaria in punto di onere della prova dell'e- lementosoggettivo con riferimento alle contestate operazioni. 11.Il motivo è infondato. 11.1.Va rammentato che i n tema di IVA, l'Amministrazione finan- ziaria,se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni sogget- tivamenteinesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode ca- rosello,ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittiziet à del for- nitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'opera- zionesi inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuenteera a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinariadiligenza in ragione della qualit à professionale ricoperta, dellasostanziale inesistenza del contraente; ove l'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contrariadi avere adoperato, per non essere coinvolto in un'opera- zionevolta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da unoperatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di propor- zionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assu- mendorilievo, a tal fine, n é la regolarit à della contabilit à e dei pa- gamenti,né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi. (Cass.

Sez. 5 - , Sentenza n. 9851 del 20/04/2018; con- formeSez. 5 - , Ordinanza n. 27555 del 30/10/2018). 11.2. Nel caso di specie la sentenza motiva ampiamente circa la consapevolezzadella frode fiscale ( « si può pertanto ritenere (…) la esistenzain capo alla ricorrente di quella consapevolezza nella co- noscenzadi una frode » , cfr. p.5 sentenza), con precisi ancoraggi al quadro probatorio : « ricorrente, che tra l’altro ha sempre avallato l’esistenza di rapporti commerciali con l’intermediario Roland Fer- rayé,senza fornire, oltre a ragioni di mera privacy (inco n sistenti), alcuna ragionevole spiegazione sui motivi per cui avrebbe acqui- stato merce da società sconosciute (…) nell’assoluta mancanza di benche minimo controllo e raccolta di informazioni (…) a fronte di ordiniper milioni di euro e in assoluto spregio ai criteri generali di diligenza(…)» (ibidem) .

Tale accertamento è pienamente conforme alcanone giurisprudenziale vigente in materia, e ne fa argomentata applicazione.

12. Con il quarto motivo di ricorso, la società – ex art.360 primo comman.4 cod. proc. civ. – denuncia la nullità della sentenza per omessapronuncia in violazione dell'art.112 cod. proc. civ.. L’omessapronuncia consiste, secondo la contribuente, nel fatto che la sentenza non si sarebbe pronunciata sulla seguente prospetta- zionecontenuta nell’atto di appello alle pagg.63 - 65 qui identificate nell’incipite conclusione, e riportate per esteso alle pagg. 38 - 40 del ricorso:«Dalla ricostruzione appena svolta, sia in punto di fatto che di diritto, emerge chiaramente come non possa essere accolta la ricostruzione che della fattispecie viene fatta dall'Ufficio (…) nella fattispecie concreta infatti non possono essere rilevati benefici di alcungenere per la società, né dal punto di vista finanziaria né dal puntodi vista commerciale (…) » . 13.Con il quinto motivo la ricorrente, in relazione all’art.360 primo comman.5 cod. proc. civ., ripropone le doglianze di cui al motivo precedente,lamentando l'omesso esame su un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione tra le parti.

14. I due motivi, strettamente connessi e relativi alla medesima questione,possono essere esaminati congiuntamente e sono inam- missibili. 14.1.Quanto al quarto motivo, il Collegio ribadisce che l'attività di esamedel giudice che si assume omessa non concerne direttamente ladomanda o l'eccezione, ma piuttosto una circostanza di fatto, os- sial’assenza di alcun beneficio derivante dalla partecipazione alla frode, e ciò esclude su di un piano logico qualunque violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ai fini dell’art.112cod. proc. civ. . 14.2.Il quinto motivo è inammissibile per doppia conforme con ri- ferimentoal paradigma del prospettato vizio motivazionale.

Infatti, l’abrogazione dell’art. 348 - ter cod. proc. civ., già prevista dalla leggedelega n.206/2021 attuata per quanto qui interessa dal d.lgs. n.149/2022,ha comportato il collocamento all’interno dell’art. 360 cod.proc. civ. di un terzo comma, con il connesso adeguamento dei richiami, il quale ripropone la disposizione dei commi quarto e quintodell’articolo abrogato e prevede l’inammissibilità del ricorso per cassazione per il motivo previsto dal n. 5 dell’art. 360 citato, ossiaper omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Parte ricorrente non ha dimostrato che le ragioni di fatto poste a base della decisione di primogrado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’ap- pellosono state tra loro diverse .

15. Con il sesto motivo la ricor rente , ai fini dell’art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ., denuncia la nullità della sentenza per violazionedell’art. 132 comma 1 n. 4 cod. proc. civ. per omissione oapparenza della motivazione della decisione censurata , anche con riferimentoall’applicazione del canone di riparto dell’onere proba- torio sulle operazioni soggettivamente inesistenti alla fattispecie concreta.

16. La censura non può trovare ingresso, in quanto il canone di ripartodell’onere della prova seguito dalla CTR non solo è conforme allagiurisprudenza della Corte, ma è anche calato nella fattispecie concretacon addentellati al quadro istruttorio raccolto nel processo : tra l’altro , vengono valutate diverse circostanze di fatto ai fini dell’accertamentodella conoscibilità della frode carosello come ad es.la mancanza di controllo a fronte di operazioni commerciali di grandevalore. 17.Il settimo motivo, agli effetti dell’art.360 primo comma n.5 cod. proc.civ., prospetta una censura per omesso esame di un fatto de- cisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti sulla prova della consapevolezza della partecipazione alla frode carosello da partedella contribuente . 18.Il mezzo di impugnazione, che introduce una censura motiva- zionalesulla prova della consapevolezza della frode , è inammissibile per doppia conforme per le ragioni già svolte in dipendenza del quintomotivo.

19. Con l’ottavo motivo di ricorso, la contribuente – ex art.360 primocomma n.4 cod. proc. civ. – lamenta la nullità della sentenza pernon essersi pronunciata sulla controdeduzione in appello circa le sanzioni, di applicazione dell’art.7 comma 4 d.lgs. n.472/1997, omissionein violazione dell'art.112 cod. proc. civ..20.La censura è inammissibile perché è vero che sussiste l’omessa pronunciasulla questione da parte del giudice d’appello, ma la do- glianza della ricorrente è inconducente, dal momento che la pro- spettazionedi illegittimità delle sanzioni per manifesta sproporzione èdel tutto apodittica e la ricorrente non riproduce neppure gli atti impositiviper la parte sanzionatoria al fine di valutarne la rilevanza . Nonè adeguata l’allegazione , dal momento che il ricorso non quan- tificanemmeno la misura delle sanzioni, il titolo delle stesse, la mi- suradella presunta sproporzione. 21.Il ricorso è conclusivamente rigettato. Le spese di lite sono re- golatecome da dispositivo e seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LaCorte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente