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Ordinanza — n. 6197/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal, confirming lower court ruling on notification of payment orders to receding partners.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6197/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione rejected the tax agency's cassation appeal against a regional tax commission decision. The lower court had ruled that payment orders must be notified to partners who had previously receded from the company, citing a recent precedent regarding the right of defense. The supreme court affirmed this outcome, holding that without such notification, receding partners could not validly oppose collection, thereby validating the procedural requirement despite the agency's argument.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 2261 c.c.; In cases of joint liability for tax debts of a partnership company, if a partner has receded before the notification of the tax assessment or payment order, the tax administration must notify the act to the partner; otherwise, the subsequent payment order cannot merely refer to the prior assessment, as the partner lacks access to documents and suffers an unacceptable compression of their right of defense.

Parole chiave

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tax collection procedure partnership company liability receding partner notification right of defense payment order validity solidary liability administrative tax law comunicazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
602, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 2261 c.c.
Art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
1.1.Come si evince dalla sentenza impugnata e dalle difese delle parti, le cartelle di pagamento erano state notificate a Media Stands ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art.
Art. 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
600 e dell’art. 54 bisdel d.P.R.
art. 2261 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 1281 del 22/01/2020
2261 c.c., si determinerebbe un'inaccettabile compressione del suo diritto di difesa» (Cass. n. 1281 del 22/01/2020).
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15329/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliate in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che l e rappresenta e difende -ricorrente- contro NELA PERPARIM, NELA FERIT, elettivamente domiciliati in ROMA P.ZA SAN LORENZO IN LUCINA 4, presso lo studio dell’avvocato GORI GIOVANNI (GROGNN68E11H501F), che l i rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

DELLA LOMBARDIA - SEZ.ST. BRESCIAn. 2875/ 25/ 20 depositata i l 03/12/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1.Con sentenza n. 2875/25/20 del 03/12/2020 la Commissione tributaria regionale della Lombardia - Sezione staccata di Brescia (di seguito CTR) accoglieva l’appello principale di Perparim Nela e Ferit Nela e rigettava l’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 08/02/19 della Commissione tributaria provinciale di Brescia (di seguito CTP), la quale aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dai contribuenti nei confronti di due avvisi di intimazione concernenti sei cartelle di pagamento per IRPEF, IRAP e IVA relative agli anni d’imposta 2006-2010, notificate a Media Stands di Cipriani G. e F.lli Nela s.n.c.(di seguito Media Stands), società di cui i predetti erano soci illimitatamente responsabili. 1.1.Come si evince dalla sentenza impugnata e dalle difese delle parti, le cartelle di pagamento erano state notificate a Media Stands ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 54 bisdel d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. 1.2.La CTR accoglieva l’appello principale proposto dai sig.ri Nela e rigettava l’appello incidentale di AE evidenziando che:

a) AE era legittimata passivamente nella presente controversia;

b) le cartelle di pagamento non erano state notificate ai soci ma solo alla società, con conseguente vizio della sequenza procedimentale;

c) nessun ruolo era stato emesso nei confronti dei sig.ri Nela, sicché gli avvisi di intimazione notificati a questi ultimi erano illegittimi,in quanto rivolti verso soggetti estranei alla pretesa impositiva. 2.Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle entrate – Riscossione (di seguito AER) ed AE proponevano ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. 3.Perparim e Ferit Nela resistevano con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con l’unico motivo di ricorso AER e AE deducono violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2290, 2291 e 2304 cod. civ., nonché dell’art. 50 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto necessaria la notificazione delle cartelle di pagamento prodromiche all’avviso di intimazione. 1.1.Il motivo è infondato. 1.2.Secondo un recente arresto di questa Corte, da cui non v’è motivo di discostarsi, «In tema di riscossione coattiva e con riguardo, in particolare, alla responsabilità solidale del socio per le obbligazioni tributarie della società in nome collettivo, nel caso in cui il socio abbia receduto dalla società in epoca antecedente alla notifica alla stessa dell'avviso di accertamento (o, comunque, del primo atto impositivo), l'amministrazione finanziaria è tenuta a notificare tale atto anche al socio ovvero, in difetto di notifica, la cartella di pagamento successivamente emessa e notificata al socio non può limitarsi a rinviare all'avviso di accertamento precedentemente notificato alla società, ma deve contenere l'illustrazione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto posti a fondamento della pretesa, atteso che - diversamente dall'ipotesi in cui il recesso abbia luogo in epoca successiva alla notifica dell'avviso di accertamento alla società - non avendo qui il socio il potere di consultare i documenti relativi alla stessa, a norma dell'art. 2261 c.c., si determinerebbe un'inaccettabile compressione del suo diritto di difesa» (Cass. n. 1281 del 22/01/2020). 1.3.Nel caso di specie, costituiscono circostanze pacifiche tra le parti che:

a) le cartelle di pagamento prodromiche alla notifica dell’avviso di intimazione sono state notificate alla società;

b) dette cartelle di pagamento sono state emesse a seguito di controllo formale o automatizzato, sicché le stesse costituiscono il primo e unico atto impositivo notificato alla società;

c) i sig.ri Nela sono receduti dalla società in epoca antecedente alla notificazione delle cartelle di pagamento. 1.4.Orbene, applicando il superiore principio di diritto al caso di specie, deve ritenersi che, ai fini della responsabilità solidale dei soci receduti, l’Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto notificare l’atto impositivo (nella specie, la cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36 bisdel d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972) anche a detti soci , che, non facendo più parte della società, non avrebbero potuto validamente opporsi alla riscossione nei loro confronti. 1.5.Pertanto, la sentenza impugnata, che ha ritenuto la necessità della notificazione agli odierni controricorrenti delle cartelle di pagamento prodromiche all’avviso di intimazione, va confermata, sia pure correggendone la motivazione nel senso indicato. 2.In conclusione, il ricorso va rigettato e la controricorrente va condannata al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore della lite dichiarato di euro 370.346,59.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna lericorrenti al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente procedimento, liquidate in complessivi euro 8.200,00, oltre alle spese forfet