Cassation appeal dismissed as judgment extinguished by mutual settlement and withdrawal with expense waiver.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal extinguished following the appellant's written withdrawal of the case with a mutual agreement to waive litigation costs. The Regional Tax Commission had previously upheld a tax assessment against a quarry company regarding ICI payments, rejecting the municipality's challenge based on land classification. Since the parties reached a transaction and the appellant formally renounced the appeal, the legal conditions for extinguishing the proceedings were met, excluding any liability for court expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391, fourth comma, cod. proc. civ.; Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002: A cassation appeal is extinguished upon the appellant's written withdrawal accompanied by an acceptance of expense waiver, thereby precluding the application of the rule requiring the losing party to pay the uniform contribution.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16269/2020proposto da: COMUNE DI BRISSOGNE,in persona del Sindaco pro tempore, rappresentat o e difeso da gli Avv. ti Maurizio Fogagnolo e Guido Francesco Romanelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via Cosseria n. 5; -ricorrente - Contro MONTECO Sr.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difes o da gli Avv.ti Livia Salvini e Davide De Girolamo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, P.zza Venezia n. 11; -controricorrente - avverso la sentenza n. 17/02/19 della Commissione regionale della Valle D’Aosta,depositata il 26 / 11 / 201 9 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 29/02/2024 dal Consigliere Dott.
Stefano Pepe; Oggetto:Rilevato che 1. La Commissione tributaria regionale (CTR)della Valle D’Aosta, con sentenza n. 17/02/19, depositatail 26/11/2019, rigettava l’appello proposto dal Comune di Brissogne e, per l’effetto, confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto i ricorsi proposti dalla contribuente - società operante nel settore dell’estrazione e della lavorazione degli inerti - avverso gli avvisi per omesso parziale versamento ICI (anni 2012-2015), ritenendo pertinenziale, ex art. 2 d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, il terreno edificabile sul quale insistevano i fabbricati adibiti all’attività produttiva svolta dalla ricorrente - risultando di conseguenza irrilevante il regime di edificabilità che lo strumento urbanistico gli aveva attribuito.
2. Avverso tale sentenza il Comune di Brissogne ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinquemotivi.
3. La società contribuente ha depositato controricorso.
4. Con atto del 22 febbraio 2024 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso con compensazione delle spese di lite essendo intervenuta tra le parti apposita transazione. Considerato che 1 Occorre rilevare che la rinuncia al ricorso per cassazione effettuata dalla ricorrente con la richiamata dichiarazione scritta notificata alla controparte determina l'estinzione del giudizio.
2. In presenza dell’accettazione all’atto di rinuncia ricorre la condizione di legge di cui all'art. 391, quarto comma, cod.proc.civ., che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante.
3. In presenza di una causa sopravvenuta di inammissibilità non trova applicazione l’art. 13, comma 1quater, d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell'impugnazione (cfr. Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., ord., n. 14782/18).
P.Q.M.
La Corte dichiara il giudizio estinto.Cos̀ de