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Ordinanza — n. 6179/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to superseded interest following appellate court revocation of the challenged decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6179/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant lost standing after the appellate court revoked the decision under attack. The appellant had previously argued that an external res judicata barred the case, but the appellate court instead granted a revocation appeal, effectively ending the dispute. The Court ruled that since the subject matter was resolved by the revocation, the interest to pursue the cassation appeal had vanished, rendering the appeal legally impossible to maintain.

Regesto Legislator

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Art. 395, n. 4 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: When an appellate court revokes a decision pending a cassation appeal, the cassation appeal becomes inadmissible due to superseded interest as the subject matter of the dispute is extinguished.

Parole chiave

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superseded interest cessation of subject matter judgment of revocation external res judicata inadmissibility of appeal interest to act cassation procedure credito contestato

Disposizioni normative citate

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Art. 395, n. 4 c.p.c.
Intanto, il contribuente interponeva ricorso per revocazione ex art. 395 cod.proc.civ.
Art. 360 c.p.c.
CONSIDERATO CHE 1.La prima censura è così rubricata nullità del procedimento e della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, cod.proc.civ.
Art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
art. 345 cod.proc.civ
546 che fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall'art. 345 cod.proc.civ., ma tale attività processuale va esercitata - stante il richiamo operato dall'art.
art. 32 d.lgs. 546/92
In difetto dell'elemento documentale fondante non può essere ad evidenza esaminata neppure l'eccezione di giudicato, indipendentemente dal fatto che questa non sia stata ritualmente proposta, nei termini di cui all'art. 32 d.lgs. 546/92.
art. 395 cod.proc.civ
Intanto, il contribuente interponeva ricorso per revocazione ex art. 395 cod.proc.civ.
art. 101 cod.proc.civ
546 in relazione alla violazione del principio del contraddittorio – art. 101 cod.proc.civ., art.
art. 372 cod.proc.civ
articoli 2909 c.c
3, in relazione alla errata applicazione degli articoli 2909 c.c.
art. 112 cod.proc.civ
472, anche in relazione alla violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod.proc.civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. 3, 2 aprile 2021, n. 9201
Cass., sez. un., 28 aprile 2017, n. 10553
9201; Cass., sez. un., 28 aprile 2017, n. 10553; Cass., sez.
Cass., sez. un., 29 novembre 2006, n. 25278
10553; Cass., sez. un., 29 novembre 2006, n. 25278; Cass., sez.
Cass., sez. 2, 12 novembre 2007, n. 23515
25278; Cass., sez. 2, 12 novembre 2007, n. 23515;
Cass., sez. 2, 25 settembre 2013, n. 21951
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11421/2021 R.G. proposto da : DUO' DIEGO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L. MANTEGAZZA N.24, presso lo studio dell’avvocato GARDIN MARCO (GRDMRC59H02H501V) rappresentato e difeso dall'avvocato SPAGGIARI DANIEL (SPGDNL76S02H223H) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. EMILIA ROMAGNA n. 1202/2020depositata il 28/10/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2024 dal Consigliere MILENA BALSAMO. RILEVATO CHE 1.La vicenda in esame scaturisce dall’intimazione di pagamento n. 09520169000824212/000 impugnata dal sig. Duò con ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, unitamente agli atti ad essa sottostanti (cartelle di pagamento e ruoli) non notificati. Con sentenza al n. 180.01.2017, la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia accoglieva parzialmente il ricorso: in particolare, mentre in parte motiva dichiarava integralmente fondato il ricorso, in quella dispositiva ordinava unicamente l’annullamento dell’intimazione di pagamento impugnata , omettendo di disporre il richiesto annullamento delle cartelle.

Il contribuente riproponeva le questioni ed appellava la sentenza di primo grado eccependo la nullità assoluta dell’avviso di intimazione per prescrizione delle pretese di cui ai titoli richiamati in esse; nullità delle cartelle di pagamento per prescrizione delle pretese in esse portate. L’Agenzia delle Entrate Riscossione appellava a sua volta incidentalmente la sentenza chiedendone la riforma in proprio favore con accertamento della regolarità degli atti (intimazione e cartelle). Con atto inviato con raccomandata A/R 10.03.2020, il ricorrente produceva documentazione atta a provare la formazione di un giudicato esterno – sentenza della CTP n.319/02/2019 - per giudizio definito tra le stesse parti, per le medesime cartelle, a seguito di ri-emissione di una nuova intimazione(n. 09520179004754754000) comprendente i medesimi atti sottostanti, ed oggetto di separata impugnazione.

Assumeva il contribuente che la res iudicata per cui è controversia scaturiva dalla (nuova) intimazione emessa nelle more dall’Agente della Riscossione al n. 09520179004754754000(a seguito del mancato annullamento in parte dispositiva dalla sentenza di I°) ed avente ad oggetto i medesimi atti già oggetto del giudizio pendente in appello, unitamente ad ulteriori. La predetta(nuova) intimazione, infatti, era stata oggetto di nuova impugnazione con ricorso alla CTP di Reggio Emilia con richiesta di annullamento delle stesse sottostanti cartelle e ruoli oggetto della prima intimazione(per cui pendeva appello).

La sentenza CTR Emilia Romagna n. 1202/07/2020 statuiva che la produzione della sentenza della CTP di Reggio Emilia n. 319.02.19, effettuata con la memoria depositata il 15/9/2019 e su cui si fonda la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, deve ritenersi inammissibile, sotto il profilo della tardività. In effetti, premesso che si tratta di documento di cui la parte disponeva da tempo (la sentenza risulta infatti depositata il 30/12/2019), trova applicazione l'art. 58 del d.lgs 31/12/1992 n. 546 che fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall'art. 345 cod.proc.civ., ma tale attività processuale va esercitata - stante il richiamo operato dall'art. 61 del citato d.lgs. alle norme relative al giudizio di primo grado -entro il termine previsto dall'art. 32, comma 1° comma dello stesso decreto, ossia fino a 20 giorni liberi prima dell'udienza con l’osservanza delle formalità di cui all'art 24, comma 1 ", […] Né su tale termine incide certo la circostanza che sia stata disposta la trattazione scritta della causa (per le note ragioni sanitarie), dal momento che tale determinazione incide sul momento della discussione finale, ma non anche sui termini ordinariamente previsti per il deposito dei documenti e delle memorie.

In difetto dell'elemento documentale fondante non può essere ad evidenza esaminata neppure l'eccezione di giudicato, indipendentemente dal fatto che questa non sia stata ritualmente proposta, nei termini di cui all'art. 32 d.lgs. 546/92. […] […]Un tanto premesso, deve a questo punto vagliarsi, siccome prioritaria in ordine logico, l'impugnazione incidentale proposta dall'Ufficio . Intanto, il contribuente interponeva ricorso per revocazione ex art. 395 cod.proc.civ. sull’errore di fatto (processuale) in ordine al tempo di produzione dei documenti necessari per rilevare il giudicato (prodotti in primo luogo il 10.03.2020 e nuovamente in allegato alla memoria 10.09.2020).

Replica con controricorso l’Agenzia delle Entrate che chiede la declaratoria della cessazione della materia del contendere limitatamente ai crediti recati dalle cartelle indicate a pagina 4 del controricorso, annullate ex art. 4 comma 1, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119. Il contribuente ha depositato in prossimità dell’udienza memoria con la quale chiede la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. CONSIDERATO CHE 1.La prima censura è così rubricata nullità del procedimento e della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, cod.proc.civ. n. 4 per violazione degli articoli 31 e 33 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 come richiamati dall’art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 in relazione alla violazione del principio del contraddittorio – art. 101 cod.proc.civ., art. 24 e 111 Cost.

– error in procedendo ; per avere i giudici di appello omesso dii fissare la pubblica udienza. Assume che l’art. 61 del d.lgs.31 dicembre 1992, n. 546 sancisce il diritto del contribuente alla discussione in pubblica udienza e l’obbligo di darne comunicazione almeno 30 giorni prima. Deduce altresì che la CTR ha erroneamente ritenute tardive le memorie depositate dal ricorrente, atteso che la comunicazione della data di udienza per il 17 settembre 2020 era ad egli pervenuta solo il 7 settembre. Precisa, peraltro, che all’epoca dei fatti, la normativa emergenziale vigente era l’art. 83 del d.l 17 marzo 2020, n. 18 che per il processo tributario disponeva al comma 21 un generico rinvio all’applicazione “delle disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili”.

Ebbene, sulla trattazione come mezzi da remoto , il comma 7 lettera f) disponeva pur sempre che lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti.

2. La seconda censura lamenta la nullità del procedimento e della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, cod.proc.civ. n. 4 per violazione degli articoli 324, 326, 115 cod.proc.civ. e 51 d.lgs. 546/92 cit. in relazione al disposto degli articoli 2907-2909 c.c., ed alla falsa applicazione degli artt. 32 e 58 d.lgs. 546/92 – error in procedendo , per avere il decidente respinto l’eccezione di giudicato, in contrasto con i principi affermati dalle SS.UU. di questa Corte con la sentenza n. 13916/2006 secondo i quali l'aver riconosciuto che il giudicato -in quanto espressione della regola iuris del caso concreto - è assimilabile agli "atti normativi” (cfr. la più volte citata Cass. n. 226/2001) esclude che la produzione dei documenti che comprovino la formazione del giudicato successivamente alla conclusione del giudizio di merito possa trovare ostacolo nella disposizione di cui all'art. 372 cod.proc.civ., dato che la produzione per la prima volta in sede di legittimità di atti a contenuto normativo è stata tradizionalmente riconosciuta possibile dalla giurisprudenza della Corte (cfr.

Cass.n. 4823/2000, 1102/1981 e 442/1979). 3.Il terzo motivo prospetta la violazione o falsa applicazione della legge ai sensi dell’art. 360, primo comma, cod.proc.civ. n. 3, in relazione alla errata applicazione degli articoli 2909 c.c. e 324 cod.proc.civ. rispetto alle norme di interpretazione legale (art. 12 delle disp. preliminari al codice civile e 1362 cod.civ. ed alla violazione e falsa applicazione degli artt. 32, 36 e 58 d.lgs. 546/92 e 2697 cod.civ. – error in iudicando – violazione delle regole sostanziali sull’interpretazione dei testi normativi e applicazione delle norme sul giudicato , reiterando le medesime difese svolte con il precedente mezzo, ribadendo che il giudicato equivale all'interpretazione delle norme giuridiche, così l'erronea presupposizione della sua esistenza o inesistenza, equivalendo ad ignoranza della regula iuris, rileva non già quale errore di fatto bensì quale errore di diritto, assimilabile al vizio del giudizio sussuntivo, consistente nel ricondurre la fattispecie ad una norma diversa da quella che reca, invece, la sua diretta disciplina, e, quindi, ad una falsa applicazione di norma di diritto (v.

Cass., Sez. Un., 17/11/2005, n. 23242, Cass., Sez. Un., 16/11/2004, n. 21639). 4.Il quarto strumento di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione della legge ai sensi dell’art. 360, primo comma, cod.proc.civ. n. 3, in relazione alla errata applicazione degli articoli 5 d.l. 30 dicembre 1982,n. 953 e 2948, n. 4, cod.civ., nonché degli artt. art. 28 legge 24 novembre 1981, n. 689 e 20 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, anche in relazione alla violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod.proc.civ. – error in iudicando : avendo errato il giudicante a ritenere assorbito ovvero a respingere la proposta eccezione di prescrizione delle pretese tributarie recate dalle cartelle sottese all’opposta intimazione. 5.Occorre premettere che, con memorie depositate il 18.01.2023, il contribuente ha evidenziato che il procedimento di revocazione, iscritto al R.G.A. n. 458/2021 della commissione Tributaria dell’Emilia Romagna, per gli errori di fatto presenti nella sentenza impugnata, è esitato nella sentenza della commissione Tributaria dell’Emilia Romagna n. 251 del 12.11.2021 depositata il 25.02.2022, che ha accolto la domanda di revocazione della sentenza n. 1202 del 17.09.2020 depositata il 28.10.2020 della Commissione Tributaria Regionale, sezione VII; e per gli effetti espansivi del giudicato opposto ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

Il ricorso per cassazione è inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stata revocata - con sentenza n. 251/2021 - la decisione del giudice d’appello impugnata dal Duò, in accoglimento del ricorso per revocazione presentato dal contribuente ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4, cod.proc.civ. con conseguente accoglimento dell’appello dalla medesima proposto. In particolare, la CTR ha accertato l’esistenza del giudicato esterno avente ad oggetto le medesime cartelle sottese alla intimazione di pagamento opposto ed annullate dal giudicante.

È evidente, come anche annotato dalla dottrina, che il giudizio di revocazione è pregiudiziale al processo di cassazione, in quanto, nell’iter logico della decisione, i vizi che si fanno valere con la revocazione si collocano in un momento anteriore rispetto i vizi, che si denunciano con il ricorso per cassazione, anch’esso a critica vincolata ex art. 360 cod.proc.civ.. Nel caso di contemporanea pendenza del giudizio di cassazione e del giudizio di revocazione, se il giudice d’appello provvede alla revocazione della propria decisione, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, per essere cessata la materia del contendere nel giudizio di cassazione, a nulla rilevando che la sentenza di revocazione potrebbe a sua volta essere impugnata in cassazione, giacché l’eventuale impugnazione costituisce una mera possibilità, mentre la carenza di interesse del ricorrente a coltivare il ricorso per cassazione è attuale, essendo venuta meno la pronuncia che ne costituiva l’oggetto.

Alla cessazione della materia del contendere consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l'interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione o l'impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l'interesse ad agire (Cass., sez. 3, 2 aprile 2021, n. 9201; Cass., sez. un., 28 aprile 2017, n. 10553; Cass., sez. un., 29 novembre 2006, n. 25278; Cass., sez. 2, 12 novembre 2007, n. 23515;

Cass., sez.2, 25 settembre 2013, n. 21951). Il ricorrente ha prodotto in giudizio la sentenza della Commissione tributaria regionale della Emilia Romagna n.251/2021 che ha accolto il ricorso per revocazione presentato dal contribuente, con conseguente cessazione della materia del contendere per l’effetto espansivo del giudicato esterno. Le spese del giudizio di legittimità vanno interamente compensate tra le parti, stante la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente a proporre ricorso per cassazione. Nell'ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. "doppio contributo unificato" ai sensi dell'art.13 comma 1- quater del d.p.r. n.115 del 2002.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso per cassazione per sopravvenuta