Court allows tax appeal, ruling registration value cannot inductively prove income tax gain without further evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision regarding the calculation of capital gains on a land sale. The taxpayer argued that using the value determined for registration tax purposes was legally insufficient without considering contrary evidence. The court ruled that financial authorities cannot inductively determine income tax gains solely based on registration values and must examine additional specific and corroborating indicators.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015; In income tax matters, the authentic interpretation excludes the financial administration from determining realized capital gains inductively based solely on values declared or ascertained for registration tax purposes, requiring the identification of further grave, precise, and concordant indicators.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Zuccalà Laurae Zuccalà Anna Maria , quali eredi di Zuccalà Giovanni, rappresentate e difese, giusta procura speciale notarile allegata, dall’Avv.to Simone Ciccotti che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliate presso lo studio del difensore, alla via Lucrezio Caro n. 62 in Roma; -ricorrenti - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1905, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, il 16.1.2013, e pubblicata il 26.9.2014; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva:
Oggetto:Cessione di terreno edificabile - Accertamento di plusvalenza -Valore calcolato sulla base di quanto accertato ai fini dell’imposta di registro -Ulteriori elementi di stima non valutati -Conseguenze. Fatti di causa 1. L’Agenzia delle Entrate, notificava a Zuccalà Giovanni l’avviso di accertamento di maggior reddito in relazione all’anno 2002, recante n. RFE010200324, ai fini Irpef e per il valore di circa 530.000,00 Euro, in conseguenza della cessione di un terreno edificabile sito in Nardò (Lecce).
2. Il contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, contestando in primo luogo l’erronea stima del valore del terreno, perché basata sul valore accertato ai fini dell’imposta di registro, in relazione al quale sono applicabili criteri diversi. La CTP riteneva infondate le censure proposte da Zuccalà Giovanni, e rigettava il suo ricorso.
3. Il contribuente spiegava appello, avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce. La CTR riteneva infondato il ricorso, e confermava la decisione dei primi giudici.
4. Avverso la decisione assunta dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione Giovanni Zuccalà, affidandosi a tre motivi di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Amministrazione finanziaria. Hanno quindi depositato atto di costituzione in giudizio e memoria Zuccalà Laura e Zuccalà Anna Maria, quali eredi di Zuccalà Giovanni, riportandosi alle difese proposte dal de cuius. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione dell’art. 82, primo comma, del Dpr n. 917 del 1986 (Tuir), perché il valore di un terreno accertato ai fini dell’imposta di registro non può essere acriticamente posto a fondamento di un accertamento ai fini Irpef, peraltro senza tener conto della prova contraria assicurata.
2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente censura la nullità della decisione adottata dal giudice dell’appello, in conseguenza della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per non avere la CTR pronunziato sulle domande proposte in sede di appello, con particolare riferimento alla violazione delle norme appena richiamate ed alla richiesta subordinata di voler determinare il valore della plusvalenza con stima equitativa.
3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ancora ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il contribuente contesta la nullità della sentenza impugnata per aver pronunciato in maniera insufficiente e contraddittoria, richiedendogli di assicurare la prova contraria rispetto al valore stimato dall’Ente impositore, e non avendo poi esaminato gli elementi di prova che aveva provveduto a fornire.
4. I motivi di ricorso proposti dal ricorrente, cui sono succedute nel giudizio le sue eredi, pur potendo riscontrarsi alcune imperfezioni nella formulazione tecnica, sono tutti chiaramente volti ad affermare che il valore accertato ai fini dell’imposta di registro non può di per sé fondare un accertamento al fine di determinare il valore di cessione di un terreno edificabile ai fini Irpef, e quindi a censurare la decisione della CTR, che prima ha richiesto al contribuente la prova contraria, e poi non ha tenuto conto degli elementi di prova del valore forniti.
I motivi di ricorso presentano ragioni di connessione e possono essere trattati congiuntamente, per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva. Gli strumenti di impugnazione non devono valutarsi inammissibili, come richiesto dalla controricorrente Agenzia delle Entrate, perché il contribuente ha cura di indicare quali sono i documenti su cui fonda la propria tesi che il prezzo di cessione sia stato diverso da quello stimato dall’Ente impositore, indicando i luoghi in cui si trovano allegati nel fascicolo processuale, e si tratta di documenti di cui la stessa CTR attesta che hanno formato oggetto del giudizio.
I documenti erano stati del resto già prodotti nel primo grado del processo, come emerge dal ricorso proposto dallo Zuccalà, quasi interamente trascritto dalla stessa Amministrazione finanziaria nel suo controricorso. 4.1. Occorre quindi ricordare che a seguito della cessione da parte dello Zuccalà del terreno per cui è causa, l’Agenzia delle Entrate aveva notificato a lui venditore, nonché all’acquirente, separati avvisi di accertamento ai fini dell’imposta di registro. Poiché l’acquirente aveva ritenuto di aderire alla richiesta dell’Amministrazione finanziaria, ed aveva versato quanto richiesto, lo Zuccalà non aveva ritenuto di impugnare l’avviso di accertamento notificatogli ai fini dell’imposta di registro.
Diversamente, poiché i presupposti dell’accertamento del valore sono diversi nel caso dell’imposta di registro (valore di mercato) e della plusvalenza conseguita ai fini Irpef (differenza tra i prezzi di acquisto e di cessione), aveva opposto l’avviso di accertamento per cui è causa, impegnandosi a dimostrare che il valore di cessione del terreno dichiarata era conforme ai parametri di legge, anche producendo perizia estimativa. La CTR dava atto nella sua decisione, in premessa, come lo stesso contribuente avesse ricordato che la perizia dell’UTE si concludeva proponendo il raffronto con altra cessione immobiliare, e che il Comune di Nardò, con delibera n. 418 del 20/6/2006, aveva determinato il valore medio delle aree fabbricabili sul proprio territorio in Euro 45,00 per metro quadro, inferiore al prezzo di effettiva vendita, pari a 48,17 Euro per metro quadro. 4.2.
Ha sostenuto la CTR che “la dichiarazione del prezzo di cessione dell’immobile inferiore a quello accertato definitivamente ai fini dell’imposta di registro legittima di per sé l’ufficio a procedere ad accertamento induttivo correggendo la relativa imposizione, mentre compete al contribuente dimostrare, anche con elementi indiziari, di avere dichiarato il prezzo effettivamente riscosso dalla vendita del terreno … essendo l’avviso di rettifica e liquidazione divenuto definitivo per mancata impugnazione, correttamente l’Agenzia delle Entrate ha assunto il valore nello stesso accertato come valore di riferimento per la determinazione della plusvalenza in questione, in assenza di prova contraria del contribuente” (sent.
CTR, p. 2). Motivata in questo modo la sua decisione, la CTR non esamina e non compara gli elementi probatori allegati da entrambe le parti. 4.3. La conclusione cui è pervenuto il giudice del gravame non può essere confermata, anche in considerazione dello ius superveniens. Questa Corte ha avuto ripetutamente occasione di pronunciarsi in materia, ed ha statuito che “in tema di imposte sui redditi, la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015, avente efficacia retroattiva, esclude che l'Amministrazione finanziaria possa determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata dalla cessione di immobili e di aziende solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria o catastale, dovendo l'Ufficio individuare ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l'accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, su cui grava la prova contraria”, Cass. sez.
V, 8.5.2019, n. 12131 (conf. Cass. sez. V, 18.4.2018, n. 9513). Sarà compito della CTR, pertanto, esaminare gli elementi di prova assicurati da entrambe le parti, al fine di determinare se il valore indicato nell’avviso di accertamento possa considerarsi corretto.
5. Il ricorso proposto da Giovanni Zuccalà deve essere pertanto accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Lecce, perché proceda a nuovo giudizio. La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
accoglie il ricorso proposto da Zuccalà Giovanni, e proseguito dalle sue eredi Zuccalà Laura e Zuccalà Anna Maria , cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Lecce perché, in diversa composizione e n